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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31365/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione relativa alla pena non superasse il controllo di legittimità, perché la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata e aveva già esaminato le deduzioni difensive. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 27/05/2025. Dal testo emerge che il ricorso censurava la tenuta motivazionale della decisione impugnata, in particolare sotto il profilo della misura della pena irrogata, sostenendo che la motivazione sul punto fosse insufficiente. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza di merito, specie considerando il modesto discostamento dal minimo edittale e il carattere generico delle doglianze già dedotte in appello, era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle difese; pertanto il giudizio di merito sulla quantificazione della pena non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso conseguono le relative pronunce accessorie previste dalla norma.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla determinazione della pena è inammissibile quando si risolve in una mera critica alla valutazione di merito, in presenza di una motivazione della sentenza di appello sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Quando la pena irrogata si discosta solo modestamente dal minimo edittale e la sentenza di merito ha già preso in esame, sia pure sinteticamente, le deduzioni difensive, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze ripropongono in modo generico questioni già affrontate in appello senza evidenziare reali vizi di legittimità nella motivazione.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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