Corte di giustizia, Sentenza C-569/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 ottobre 2019. — Caseificio Cirigliana Srl e a. contro Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”. — Causa C-569/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina una normativa italiana sulla produzione della "Mozzarella di Bufala Campana DOP" che impone la separazione degli spazi di lavorazione e il divieto di stoccaggio di latte non DOP negli ambienti destinati alla DOP. Dopo aver dichiarato irricevibile la parte del rinvio relativa alle disposizioni del TFUE, la Corte interpreta il regolamento n. 1151/2012 nel senso che misure nazionali restrittive sono ammissibili se giustificate da esigenze di qualità, origine e controllo del disciplinare. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, la separazione imposta sia davvero necessaria e proporzionata.
DOP Mozzarella di Bufala Campana: legittimità di una normativa nazionale che impone spazi di produzione separati e vieta lo stoccaggio di latte non DOP negli impianti destinati alla DOP.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, letto alla luce del disciplinare della DOP "Mozzarella di Bufala Campana", ostino a una normativa nazionale che impone che la produzione della DOP avvenga in spazi esclusivamente destinati a tale produzione, con divieto di detenere o stoccare latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della DOP; in via preliminare, la ricevibilità del rinvio quanto alle disposizioni TFUE invocate dal giudice nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, nonché il disciplinare della DOP "Mozzarella di Bufala Campana", non ostano a una normativa nazionale che imponga spazi di produzione esclusivamente destinati alla DOP e vieti il deposito di latte non DOP in tali spazi, purché la misura sia necessaria e proporzionata per salvaguardare la qualità del prodotto o garantire il rispetto del disciplinare; la verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice nazionale. La Corte dichiara inoltre irricevibile la parte del rinvio relativa agli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 TFUE per difetto di motivazione sufficiente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3 TFUE
- Articolo 26 TFUE
- Articolo 32 TFUE
- Articolo 40 TFUE
- Articolo 41 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012
- Regolamento (CE) n. 103/2008
- Decreto-legge italiano n. 91/2014
- Decreto ministeriale italiano n. 76262/2014
DOP Mozzarella di Bufala Campana: separazione degli spazi produttivi e divieto di stoccaggio di latte non DOP
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione di norme nazionali che impongono spazi produttivi separati per la "Mozzarella di Bufala Campana DOP" e vietano il deposito di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel relativo sistema di controllo. Il giudizio si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Fatti e procedimento principale
Le società Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl e Sorì Italia Srl, che producono sia mozzarella di bufala DOP sia mozzarella di bufala non DOP, hanno impugnato il decreto ministeriale n. 76262/2014, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge n. 91/2014. Il decreto prevedeva che la produzione di prodotti realizzati con latte diverso da quello DOP dovesse avvenire in uno spazio differente, fisicamente separato da quello destinato alla DOP, e che tale separazione impedisse ogni contatto tra latte DOP e altro latte, nonché tra i relativi prodotti, in tutte le fasi di lavorazione e confezionamento. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso; in appello il Consiglio di Stato ha sollevato la questione pregiudiziale.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il considerando 47;
- l’articolo 1, relativo alla finalità di assicurare concorrenza leale;
- l’articolo 4, lettera c), sulla funzione del regime DOP di fornire ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sul contenuto del disciplinare e sulla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto. Sono menzionati anche gli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 TFUE, ma la Corte non entra nel merito della loro interpretazione per ragioni di ricevibilità.
Contenuto del disciplinare della DOP
La Corte valorizza due passaggi del disciplinare della "Mozzarella di Bufala Campana DOP":
- il punto 4.4., che impone il monitoraggio di ogni fase del processo produttivo e la tracciabilità del prodotto da valle a monte della filiera, con perdita della DOP in caso di non conformità anche in una sola fase;
- il punto 4.5., che richiede l’uso esclusivo di latte di bufala intero fresco. Tali elementi sono letti come strumenti di garanzia dell’origine, della qualità e dell’autenticità del prodotto.
Ricevibilità del rinvio
La Corte dichiara irricevibile la domanda nella parte in cui riguarda gli articoli 3, 26, 32, 40 e 41 TFUE, perché il giudice nazionale non ha spiegato le ragioni del rinvio su tali disposizioni né il nesso con la normativa controversa. Quanto al regolamento n. 1151/2012, invece, la domanda è ricevibile, poiché la questione attiene direttamente alla legittimità della normativa nazionale rispetto al regime DOP.
Ragionamento della Corte
Nel merito, la Corte ricorda la funzione dei regimi DOP: proteggere i produttori, garantire una tutela uniforme dei nomi, fornire ai consumatori informazioni chiare e valorizzare la qualità dei prodotti agricoli. Le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale e possono giustificare misure idonee a preservarne la reputazione e l’autenticità. La Corte osserva che una normativa nazionale che imponga spazi esclusivamente destinati alla DOP e vieti il deposito di latte non DOP in tali spazi persegue, in linea di principio, obiettivi legittimi di garanzia della qualità, dell’origine e del controllo del disciplinare. Richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui la separazione degli impianti può essere giustificata per preservare la notorietà di una DOP. Tuttavia, la legittimità concreta della misura dipende dalla verifica di necessità e proporzionalità: il giudice del rinvio deve accertare se, tenuto conto delle specificità del settore e dei rischi di contraffazione, non esistano misure meno restrittive idonee a garantire controlli efficaci.
Decisione e principio affermato
La Corte afferma che l’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1151/2012, nonché il disciplinare della DOP "Mozzarella di Bufala Campana", non ostano a una normativa nazionale come quella italiana, purché essa sia necessaria e proporzionata per salvaguardare la qualità del prodotto o assicurare il rispetto del disciplinare. La verifica di tali condizioni spetta al giudice nazionale. In conclusione, la Corte conferma la possibilità per gli Stati membri di prevedere misure organizzative restrittive a tutela di una DOP, ma solo nei limiti strettamente giustificati dall’effettiva esigenza di protezione del regime di qualità.
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