Cassazione Penale, Sentenza n. 3963/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione deduceva, principalmente, la nullità della sentenza d'appello per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia (Avv. Grazia Rita Occhiochiuso nominata il 28/05/2019 e depositata il 12/06/2019) oltre ad altri motivi di merito: errata applicazione del d.lgs. n.158/2015 a fatti del 2013 (vizio sul tempus commissi delicti), mancato esame delle prove depositate dalla difesa e vizi nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa comunicazione dell'udienza ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che era stata tempestivamente eccepita nelle conclusioni scritte. Tale accoglimento ha assorbito gli altri motivi. Tuttavia, i reati contestati (artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, commessi il 20/09/2013 e il 27/12/2013) si erano estinti per prescrizione (termine massimo 7 anni e 6 mesi), per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. La Corte ha inoltre osservato che non sussistono i presupposti per pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme che individuano i reati contestati; la Corte indica il termine massimo di prescrizione applicabile a tali delitti (7 anni e 6 mesi) per il calcolo dell'estinzione per prescrizione
d.lgs. n. 158/2015
La difesa contestava l'applicazione di tale disciplina a fatti del 2013 (vizio sul tempus commissi delicti); la Cassazione non ha risolto il profilo sostanziale perché ha ritenuto decisivo il vizio procedurale (nullità) e la prescrizione
D.L. n. 137/2020
La causa è stata trattata ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità contenuta nelle conclusioni scritte in tale contesto procedurale
cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione quando emerga in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso la sussistenza dei requisiti per applicare questa norma
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 55800/2018 (Intoppa); Sez. U., n. 39060/2009 (Aprea); Sez. U., 27/04/2017 (Iannelli); Sez. U., n. 35490/2009 (Tettamanti)
Principi applicati: omissione dell'avviso all'uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente; la sentenza di annullamento per prescrizione prevale sulla nullità assoluta; i limiti per pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza ad uno dei difensori di fiducia configura una nullità 'a regime intermedio' che va eccepita tempestivamente (in udienza o, se consentito dalla disciplina procedurale applicabile, nelle forme previste), e può determinare l'annullamento della sentenza d'appello.
- Se, al momento della decisione di legittimità, i reati sono estinti per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato; l'estinzione per prescrizione prevale sull'impedimento derivante da eventuali nullità assolute della sentenza.
- Per ottenere un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è richiesta la prova di circostanze tale da escludere in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; tale soglia è molto alta e non è soddisfatta dalla mera incertezza o da contraddizioni probatorie.
- I vizi formali (es. notifica difensore) possono assorbire questioni di merito: la difesa deve comunque curare e documentare tempestivamente tutte le eccezioni procedurali, poiché possono determinare esiti favorevoli indipendentemente dall'accertamento sul fatto.
- In caso di contestazione su applicazione di norme sopravvenute o riforme (es. d.lgs. 158/2015), è importante sollevare tempestivamente il profilo temporale (tempus commissi delicti) e fornire argomentazioni probatorie chiare; tuttavia, questioni procedurali irrisolte possono impedire l'approfondimento di tali profili di merito.
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