Sentenza n. 10620/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del 25 gennaio 2023, protocollo n. -OMISSIS- del giorno 1° febbraio 2023, notificato il 3 febbraio 2023, con il quale il Questore della Provincia di Frosinone ha revocato la licenza del porto d'armi per uso caccia di cui è titolare il ricorrente signor -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Frosinone di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d’armi, disposta in ragione della conflittualità con alcuni vicini, sfociata in denunce e in un procedimento penale per l’uccisione del cane dei vicini. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, lamentando che il provvedimento finale si fosse limitato a riprodurre le ragioni del preavviso di revoca senza esaminare specificamente le controdeduzioni presentate e senza illustrare il passaggio logico dalla conflittualità al giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso delle armi. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che la conflittualità di vicinato, la querela e la pendenza del procedimento penale non fossero sufficienti, da sole, a dimostrare la non affidabilità e che l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una valutazione autonoma e concreta del rischio di abuso. Nelle more del giudizio il ricorrente ha prodotto la sentenza penale di assoluzione dal reato di cui all’art. 544-bis c.p., pronunciata per non aver commesso il fatto.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo ritenendo il decreto adeguatamente motivato e idoneo a rendere ricostruibili i presupposti di fatto e di diritto della revoca. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente e punto per punto tutte le osservazioni procedimentali, essendo sufficiente una motivazione complessiva dalla quale siano percepibili le ragioni del mancato accoglimento. Nel caso concreto il provvedimento dava conto della memoria del ricorrente e rilevava che essa si era limitata a negare i presupposti normativi, senza contestare adeguatamente la situazione di conflittualità. Ha respinto anche il secondo motivo. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., la revoca del porto d’armi ha natura preventiva e cautelare e può fondarsi su fatti non penalmente rilevanti, senza necessità di una condanna definitiva, dell’accertamento di una concreta pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi. È sufficiente un giudizio prognostico, fondato su elementi oggettivi e soggettivi, dal quale risulti, secondo un attendibile grado di verosimiglianza, che il soggetto non offra adeguate garanzie di buon uso delle armi. La conflittualità di vicinato risultava documentata dai verbali e dalle denunce raccolte dai Carabinieri, non era stata adeguatamente smentita e comprendeva accessi presso l’abitazione dei vicini e minacce riferite all’uccisione del cane. Tali circostanze erano idonee a fondare, secondo logicità, ragionevolezza e proporzionalità, la prognosi di inaffidabilità. L’assoluzione penale, intervenuta successivamente alla revoca, non incide sulla legittimità dell’atto, poiché la valutazione amministrativa preventiva è distinta dall’accertamento della responsabilità penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna Amministrazione resistente, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
L’Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve fornire una motivazione complessiva dalla quale risultino le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni procedimentali.
artt. 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Il potere di revoca o diniego del porto d’armi è ampiamente discrezionale, preventivo e cautelare; può fondarsi su circostanze non penalmente rilevanti, purché sintomatiche della non affidabilità o della capacità di abuso delle armi.
art. 544-bis c.p.
La disposizione è richiamata in relazione al procedimento penale per l’uccisione del cane dei vicini; la successiva assoluzione non esclude la rilevanza amministrativa della pregressa situazione di conflittualità ai fini della prognosi preventiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca o il diniego di una licenza di porto d’armi può essere fondato su una prognosi preventiva di inaffidabilità e di possibile abuso, senza necessità di una condanna penale definitiva, dell’accertamento di una concreta pericolosità sociale o della prova di un precedente abuso delle armi.
- Nel procedimento di revoca di un titolo di polizia, l’Amministrazione non è tenuta a rispondere analiticamente a ogni deduzione del privato, purché il provvedimento finale esponga una motivazione complessiva idonea a rendere percepibili le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.
- Una situazione di conflittualità di vicinato, documentata da denunce, verbali di polizia e condotte minacciose, può costituire autonomamente un elemento sintomatico della non affidabilità del titolare del porto d’armi e giustificare la revoca del titolo per esigenze preventive di sicurezza pubblica e privata.
- La valutazione amministrativa preventiva sull’affidabilità nel corretto uso delle armi è distinta dall’accertamento penale: una successiva assoluzione non determina, di per sé, l’illegittimità della revoca anteriormente adottata, quando questa fosse adeguatamente fondata sugli elementi disponibili al momento della decisione.
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