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Sentenza

Sentenza n. 8052/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1359/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Coco, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4677/2018, pubblicata in data 11/02/2021, notificata in data 12/07/2021, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1359/2021 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale al giudicato, omettendo di attuare la parte giuridica della decisione e la statuizione relativa all'aumento di € 181,54 dello stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile e non ha contestato le deduzioni della ricorrente né allegato elementi ostativi o sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario e il parziale inadempimento dell'Amministrazione, rilevando che il Ministero non aveva contestato le specifiche deduzioni della ricorrente. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nella parte rimasta ineseguita entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha respinto la domanda di penalità di mora, considerando la parziale ottemperanza già compiuta dall'Amministrazione, ammessa dalla stessa ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la domanda è stata respinta in ragione della parziale ottemperanza già prestata.

  • Cass. n. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi della giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, valorizzandoli nel giudizio di ottemperanza in presenza di deduzioni specifiche non contestate dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo e deduce specificamente le parti rimaste ineseguite, l'Amministrazione deve contestare puntualmente l'inadempimento e indicare eventuali elementi ostativi o sopravvenienze; in mancanza, il giudice può accertare il parziale inadempimento e ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • L'ordine di ottemperanza può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, con un autonomo termine per provvedere.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento: la sua applicazione può essere negata quando risulti una parziale ottemperanza dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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