Cassazione Penale, Sentenza n. 32311/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva riformato rispetto al Tribunale: Palma era stato dichiarato responsabile di due delitti di dichiarazione infedele per gli anni d'imposta 2009 e 2010; la Corte distrettuale aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento all'anno 2009 e rideterminato la pena per l'anno 2010. In Cassazione il difensore ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000 per aver ritenuto il dolo nonostante la crisi di liquidità della società (sostiene che la grave crisi aziendale avrebbe escluso l'elemento soggettivo); (2) carenza di motivazione nella negazione delle attenuanti generiche; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per aver negato l'applicazione della continuazione con precedenti delitti di bancarotta per distrazione già giudicati/patteggiati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il primo motivo è infondato perché la componente oggettiva è pacifica (omesso versamento dell'IVA per 2009 e 2010) e la deduzione sulla impossibilità di adempiere per crisi di liquidità è stata esposta in termini generici e non supportata da adeguata allegazione/prova; inoltre la giurisprudenza richiede che chi invoca l'impossibilità di adempiere provi sia la non imputabilità a sé della crisi sia l'impossibilità di reperire risorse anche con misure estreme (anche patrimoniali personali). Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non erano stati sollevati in sede di appello (quindi non deducibili in Cassazione per carenza di gravame specifico). Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato di dichiarazione infedele può essere integrato dal dolo generico; l'omessa indicazione di elementi attivi e il mancato versamento dell'IVA già riscossa dimostrano la coscienza e volontà di non versare, salvo che l'imputato provi l'assoluta impossibilità di adempiere con adeguata allegazione e prova
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i motivi devono essere specifici e attinenti a vizi rilevabili in sede di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso deve contenere l'indicazione sintetica dei motivi di doglianza
art. 81, comma 2, cod. pen.
Prevede la continuazione fra reati quando sussistono le condizioni; tuttavia la mancata deduzione del vizio in appello ne impedisce la valutazione in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la condanna alle spese del procedimento al soggetto il cui ricorso è dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Sent. C. Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla misura equitativa dell'ammenda e alla valutazione della colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel reato di dichiarazione infedele l'omissione indicativa di elementi attivi e il mancato versamento dell'IVA già riscossa possono costituire prova del dolo generico; le ragioni economiche o la crisi aziendale non escludono automaticamente il dolo, salvo prova specifica e documentata dell'assoluta impossibilità di adempiere
- Chi invoca l'impossibilità di adempiere per crisi di liquidità deve allegare e provare concretamente sia la non imputabilità della crisi a sé, sia l'impossibilità di reperire risorse anche mediante misure estreme (anche patrimoniali personali)
- Questioni non sollevate in sede di appello non sono deducibili in Cassazione: il principio di non deducibilità impedisce di introdurre nuovi profili di gravame in quest'ultima sede
- La mancata motivazione su attenuanti o sulla continuazione può essere inammissibile in Cassazione se tali censure non erano state oggetto di gravame in appello
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (es. Cassa delle Ammende) se non risultano gravi elementi di colpa esente
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