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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria n.464 del 6 agosto 2021, in parte qua, limitatamente alla esclusione della candidata Falzea Antonia Consuelo dal Concorso riservato al personale interno del GOM, per mancanza dei requisiti di ammissione, ai sensi dell'art.20, co. 2, della legge n. 75/2017; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la determina n.924 del 14 settembre 2021 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso, limitatamente al mancato inserimento della ricorrente nella classificazione di merito; - dei verbali della Commissione di concorso, non conosciuti, qualora contengano riferimenti alla esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva;

Giustizia amministrativa202100618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso riservato al personale interno per l'assunzione di assistenti amministrativi, nonché mancato inserimento nella graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato al personale interno, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro assistenti amministrativi. L'esclusione era motivata dalla ritenuta mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, in particolare del requisito consistente nella titolarità di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione e nella maturazione di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. La ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione del d.lgs. n. 75/2017, del d.lgs. n. 81/2015, della l. n. 124/2015 e del d.lgs. n. 165/2001, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto del presupposto, sviamento, irragionevolezza, iniquità e incongruità della motivazione. Ha sostenuto di avere lavorato per l'azienda ospedaliera dapprima per due anni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente mediante borse di studio, rinnovate sistematicamente per circa dieci anni. Secondo la tesi della ricorrente, la continuità della collaborazione e le concrete modalità di svolgimento dell'attività avrebbero qualificato anche il rapporto instaurato tramite borsa di studio come contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La questione centrale consisteva nello stabilire se una borsa di studio potesse essere ricondotta alla categoria del contratto di lavoro flessibile prevista dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Il Collegio ha aderito all'interpretazione restrittiva, già espressa in precedenti pronunce amministrative, secondo cui la borsa di studio, per la sua finalità prevalentemente formativa, non integra un contratto di lavoro flessibile e non può essere equiparata a quest'ultimo in via interpretativa. La borsa di studio non dà luogo, di regola, né a un rapporto di pubblico impiego subordinato né a un rapporto di lavoro autonomo, poiché le attività svolte dal borsista non assumono natura lavorativa e manca un rapporto di subordinazione con l'ente concedente. Il giudice ha inoltre valorizzato la diversa terminologia utilizzata dal legislatore per distinguere la borsa di studio dal contratto di lavoro, richiamando il principio ubi lex distinguit, et nos distinguere debemus. Pertanto, i periodi svolti dalla ricorrente mediante borse di studio non potevano essere computati ai fini del requisito previsto dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, con conseguente legittimità dell'esclusione. Le spese sono state compensate per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017

    a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione; b) abbia maturato, alla data di scadenza del presente bando, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione

    La nozione di contratto di lavoro flessibile non comprende, in ragione della finalità formativa, il rapporto instaurato mediante borsa di studio; i periodi svolti in tale forma non rilevano ai fini dei requisiti per la procedura di stabilizzazione.

  • d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75

    La disciplina sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni è stata interpretata restrittivamente quanto all'individuazione dei rapporti qualificabili come contratti di lavoro flessibile.

  • d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma il testo della sentenza non espone una specifica interpretazione applicativa.

  • l. 7 agosto 2015, n. 124

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma il testo della sentenza non espone una specifica interpretazione applicativa.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma il testo della sentenza non espone una specifica interpretazione applicativa.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, la borsa di studio non è riconducibile alla categoria del contratto di lavoro flessibile, poiché ha una finalità prevalentemente formativa e non costituisce, di regola, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  • Le prestazioni svolte dal beneficiario di una borsa di studio non assumono natura lavorativa per il solo fatto di comportare attività o compiti presso l'ente concedente; occorre considerare la causa formativa della borsa e l'assenza di subordinazione.
  • La diversa qualificazione legislativa della borsa di studio e del contratto di lavoro impedisce di equipararli in via interpretativa quando la disciplina della stabilizzazione richiede espressamente la titolarità di un contratto di lavoro flessibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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