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Sentenza

Sentenza n. 4417/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1184/2024 del 14 maggio 2024, con cui l’INPS è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente di arretrati maturati sul TFR e sul TFS, oltre interessi legali dalla data della maturazione del credito al soddisfo.

Giustizia amministrativa202505670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato l'INPS al pagamento di arretrati TFR e TFS oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice previdenziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1184/2024, con la quale l'INPS era stato condannato a corrispondere arretrati maturati sul TFR e sul TFS, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito fino al soddisfo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, depositando il cedolino INPS di giugno 2026. Dalla documentazione processuale è risultato che l'INPS aveva integralmente adempiuto alla sentenza azionata, già passata in giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatte le pretese della ricorrente per effetto del pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Poiché l'adempimento è avvenuto dopo l'instaurazione del processo e, al momento della proposizione del ricorso, sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Ha quindi condannato l'INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario, compensando le spese nei rapporti residui.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato, pur senza una specifica ulteriore interpretazione riportata nella decisione.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La piena soddisfazione delle pretese della parte nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato durante il giudizio di ottemperanza, la piena soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'adempimento sopravvenuto interviene dopo la proposizione del ricorso e, al momento dell'instaurazione del giudizio, sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale a carico dell'amministrazione adempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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