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Sentenza

Sentenza n. 12381/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 14125/2025 del 10 ottobre 2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con il quale è stato ingiunto al Comune di San Sosti di pagare, la somma di € 21.385,74, oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione.

Giustizia amministrativa202604371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Comune all'obbligo di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo n. 14125/2025 del Tribunale Ordinario di Roma

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inadempimento del Comune all'obbligo di pagare euro 21.385,74, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, imposto dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 10 ottobre 2025 e notificato all'amministrazione. Ha chiesto la condanna del Comune al pagamento e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha chiesto un breve rinvio per verificare l'effettivo possesso del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ma il Collegio ha ritenuto insussistenti i casi eccezionali richiesti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per disporre il rinvio. Nel merito processuale, il ricorrente aveva depositato una certificazione del cancelliere relativa alla mancata pendenza di controversie tra le parti, ma non il provvedimento giudiziale attestante la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto in astratto che l'azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l'attuazione di provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo. Tuttavia, tale possibilità presuppone la dichiarazione giudiziale di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; non è sufficiente la mera certificazione del cancelliere attestante la mancata opposizione o l'assenza di controversie pendenti. La certificazione costituisce soltanto il presupposto fattuale della dichiarazione giudiziale e non dimostra, da sola, che il decreto sia divenuto definitivamente esecutivo a seguito di una mancata opposizione validamente notificata, anziché per un difetto di notificazione. Poiché il ricorrente non ha prodotto il provvedimento giudiziale di esecutorietà, è mancata una condizione essenziale per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza. Il rinvio richiesto è stato negato perché la verifica tardiva di un requisito di ammissibilità che avrebbe dovuto sussistere ed essere documentato al momento della proposizione del ricorso non integra un caso eccezionale. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non ha partecipato al giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”

    L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per l'attuazione di provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione costituisce la base normativa per l'ottemperanza agli altri provvedimenti del giudice ordinario aventi efficacia equiparabile al giudicato.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione giudiziale di esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione è una condizione essenziale per proporre l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 674 c.p.c.

    Il provvedimento monitorio deve essere dichiarato esecutivo ai sensi della disposizione richiamata; la mera certificazione della cancelleria sulla mancata opposizione non è equipollente al provvedimento giudiziale.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in casi eccezionali; non rientra in tale nozione la verifica postuma di un requisito di ammissibilità che la parte avrebbe dovuto possedere e documentare sin dalla proposizione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio può rilevare d'ufficio cause di inammissibilità, dandone avviso alle parti in sede di discussione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzata per conseguire l'attuazione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario solo quando il decreto abbia acquisito definitiva esecutorietà ed efficacia equiparabile a quella di una sentenza passata in giudicato.
  • Per dimostrare la definitiva esecutorietà di un decreto ingiuntivo non è sufficiente una certificazione del cancelliere relativa alla mancata opposizione o all'assenza di controversie pendenti: occorre il provvedimento giudiziale di dichiarazione di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c.
  • La dichiarazione giudiziale di esecutorietà del decreto ingiuntivo non è sostituibile dalla mera attestazione della cancelleria, poiché quest'ultima documenta soltanto il presupposto fattuale della mancata opposizione e non esclude che l'esecutorietà dipenda da un difetto di notificazione del decreto.
  • Il giudice amministrativo può dichiarare inammissibile il ricorso per ottemperanza quando il ricorrente non produca il provvedimento giudiziale attestante la definitiva esecutorietà del titolo posto a fondamento dell'azione.
  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale e non può essere disposto per consentire alla parte di verificare o procurarsi successivamente la prova di un requisito di ammissibilità che doveva sussistere ed essere documentato al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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