Sentenza del 27/02/2015 n. 4048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di rettifica IVA per gli anni 1996 e 1997, emessi dopo una verifica che aveva rilevato irregolarità contabili, un conto extracontabile e operazioni annotate con fatture intestate a imprese tedesche con partite IVA cessate o inesistenti. La CTR delle Marche aveva ritenuto che l’inesistenza dei cessionari o delle operazioni non bastasse, da sola, a provare che i beni fossero stati ceduti in Italia e che l’Ufficio dovesse dimostrare tale ulteriore circostanza. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina delle cessioni intracomunitarie, sostenendo che la CTR avesse posto a carico dell’Amministrazione un onere probatorio non dovuto; e violazione dell’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 e della direttiva 77/388/CEE, deducendo che l’imposta indicata in fattura è dovuta anche quando l’operazione è inesistente e non soltanto per operazioni astrattamente imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR delle Marche e rinviato a una diversa Sezione della stessa Commissione regionale, anche per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto errato esigere dall’Ufficio un’ulteriore prova della cessione dei beni in Italia dopo aver accertato l’inesistenza delle operazioni. In base all’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, chi emette fattura per operazioni inesistenti è debitore dell’imposta indicata, anche in assenza del presupposto sostanziale. Quanto alla mancata o inesatta indicazione del codice IVA del cessionario, la carenza non esclude automaticamente la natura intracomunitaria se il fornitore prova rigorosamente tutti i requisiti sostanziali; la CTR dovrà riesaminare la vicenda applicando tali principi. La Cassazione non ha definito definitivamente l’imposta dovuta, rimettendo la decisione di merito al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7
se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ...l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato
L’emissione di una fattura per un’operazione inesistente rende l’emittente debitore dell’intera IVA indicata, in applicazione del principio di cartolarità, anche se manca il presupposto sostanziale dell’imposta.
D.L. n. 331/1993, artt. 42 e 50, convertito dalla L. n. 427/1993
ai fini del riconoscimento della non imponibilità ai fini IVA delle cessioni intracomunitarie la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini della sussumibilità dell'operazione nell'ambito di quelle regolate dal D.L. n. 331 del 1993, artt. 42 e 50, convertito nella L. n. 427, non può determinare se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell'ambito di quelle intracomunitarie, allorchè l'operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del giudizio
Il codice IVA del cessionario è un elemento centrale per qualificare la cessione come intracomunitaria, ma la sua mancanza non è da sola decisiva: il fornitore può ottenere il trattamento di non imponibilità se dimostra rigorosamente tutti i requisiti sostanziali richiesti.
D.L. n. 331/1993, art. 54
Inoltre, nel caso particolare, quale quello in esame, di mancata o inesatta indicazione del codice identificativo iva, a norma del D.L. n. 331, art. 54 questa Corte di recente (Cass. n. 17254/2014) - discostandosi, alla luce delle posizioni espresse dalla Corte di Giustizia (6.9.2012, C-273/11; 14.3.2013 causa C-527/11), dal precedente orientamento ricordato dall'Agenzia ricorrente, ha ribadito, siccome compatibile con la giurisprudenza della Corte europea, il principio già sancito con la sentenza n. 22127/2013 ovvero che: ai fini del riconoscimento della non imponibilità ai fini IVA delle cessioni intracomunitarie la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini della sussumibilità dell'operazione nell'ambito di quelle regolate dal D.L. n. 331 del 1993, artt. 42 e 50, convertito nella L. n. 427, non può determinare se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell'ambito di quelle intracomunitarie, allorchè l'operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del giudizio
Nel caso di mancata o inesatta indicazione del codice identificativo IVA, la valutazione della non imponibilità deve concentrarsi anche sulla prova dei requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria; il difetto formale del codice non esclude automaticamente tale qualificazione.
Massime di principio
- Chi emette una fattura per un’operazione inesistente è tenuto all’IVA indicata in fattura, anche se l’operazione non si è verificata o sarebbe stata, in ipotesi, non imponibile o esente.
- La mancanza o inesattezza del codice IVA del cessionario non comporta automaticamente l’imponibilità: il fornitore può dimostrare rigorosamente gli elementi sostanziali necessari a qualificare la cessione come intracomunitaria.
- La prova dei requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria grava sull’operatore che invoca la non imponibilità; non può essere trasferito all’Amministrazione un ulteriore onere di provare la localizzazione in Italia sulla base del solo fatto che il cessionario indicato non esiste.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare il merito attenendosi ai principi di diritto enunciati; la decisione di cassazione non equivale necessariamente alla definitiva quantificazione o conferma dell’imposta.
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