Ordinanza n. 2342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, previa sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 211/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva accolto il ricorso di primo grado e impedito, secondo la prospettazione comunale, l'acquisizione del bene al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Alessano ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, chiedendone previamente la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. L'istanza era fondata sul pregiudizio che il Comune avrebbe subito per la mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale, secondo le sequenze temporali indicate dall'amministrazione. Il testo non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la sentenza di primo grado né la disciplina sostanziale relativa al bene o all'acquisizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, per il Comune appellante, il danno grave e irreparabile, osservando che il pregiudizio allegato consisteva soltanto nella mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale. Ha inoltre rilevato che le sequenze temporali prospettate dal Comune erano comunque oggetto del giudizio di merito e non giustificavano la sospensione immediata della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare e consente la richiesta incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto, l'istanza è stata respinta per l'assenza di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione della sentenza presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera mancata acquisizione di un bene al patrimonio comunale, ove non accompagnata da ulteriori concreti pregiudizi immediati, non è sufficiente.
- La prospettazione di sequenze temporali controverse e rimesse al giudizio di merito non dimostra, di per sé, l'urgenza cautelare necessaria per sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
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