Cassazione Penale, Sentenza n. 46465/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto gli appelli avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 5 aprile, la quale aveva rifiutato la revoca del sequestro preventivo (disposto il 12/12/2019) della società C&C s.r.l., intestata per il 95% a Isabella Preiti e per il 5% a Gregorio Naso. Il sequestro era stato disposto in relazione alle indagini su Francesco Naso (marito e padre dei ricorrenti) per associazione di stampo mafioso e intestazione fraudolenta di valori (art.512-bis, aggravato dall'art.416-bis). I ricorrenti hanno dedotto: mancanza del "fumus commissi delicti"; assenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato di cui all'art.512-bis; mancato accertamento del "periculum in mora"; violazione dei criteri di proporzionalità rispetto allo stato del procedimento e al lungo periodo decorrente dal sequestro (2019); censura per omessa o apparente motivazione ai sensi degli artt.125, comma 3, e 321 c.p.p.; il ricorso in Cassazione è proposto ai sensi dell'art.325 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. Ha ritenuto che il sequestro fosse già stato confermato in sede di riesame (ordinanza del 7/7/2020) e che, in tema di sequestro preventivo, non sia richiesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ma solo il "fumus commissi delicti" (astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato). La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul carattere di preclusione processuale delle decisioni cautelari una volta esaurite le impugnazioni, precisando che la revoca richiede elementi nuovi o sopravvenuti e non può essere ottenuta con una diversa lettura del medesimo materiale probatorio. Non essendo stati indicati elementi nuovi, le doglianze miravano semplicemente a una diversa valutazione degli atti già esaminati; pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Norma delittuosa contestata (intestazione fraudolenta di beni). Nella decisione è trattata come la fattispecie astrattamente attribuita a Francesco Naso e presunta rilevante ai fini del "fumus" per il sequestro della società.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravamento dell'ipotesi di reato per l'associazione di stampo mafioso; utilizzata per qualificare la gravità del quadro indiziario a carico della persona connessa alla società sequestrata.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia cautelare; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale articolo.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso invocato (violazione di legge e vizi di motivazione) ai fini di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza non evidenziasse violazione di legge o vizi motivazionali radicali, ma una mera diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto l'apparato motivazionale del giudice a quo adeguato e privo di vizi tali da integrare un proprio vizio di motivazione in Cassazione.
art. 321 cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione dei provvedimenti cautelari richiamate dai ricorrenti; la Corte ha confermato che non sussisteva carenza motivazionale tale da far annullare o revocare il sequestro.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla riproduzione del motivo di ricorso; norma sulle modalità di deposito e rappresentazione dei motivi in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende per avere proposto ricorsi manifestamente infondati o in mala fede; la Corte ha ritenuto congrua la sanzione di euro 3.000.
art. 23 d.l. n. 137/2020
Richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero (procedura consentita ai sensi della norma per il periodo emergenziale).
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo non è richiesta la prova dei gravi indizi di colpevolezza: è sufficiente il "fumus commissi delicti", ossia la possibilità astratta di ricondurre i fatti a una fattispecie di reato.
- Una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, le ordinanze cautelari costituiscono una preclusione processuale: possono essere revocate solo se emergono elementi nuovi o sopravvenuti, non con una semplice diversa lettura degli stessi atti.
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammessa la censura per violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere il ragionamento del giudice incomprensibile, incoerente o radicalmente carente; non è ammessa la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La contestazione della proporzionalità o del lungo decorso temporale del sequestro richiede dati nuovi o elementi che dimostrino l'anomalia della misura; il solo trascorrere del tempo non è sufficiente a ottenere la revoca se non sono emersi fatti sopravvenuti.
- Chi propone ricorsi infondati o volta a ottenere una diversa interpretazione degli atti già esaminati rischia la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; dunque occorre valutare attentamente la fondatezza e la novità delle censure prima di impugnare.
- Per impugnare efficacemente un sequestro preventivo è strategico documentare elementi nuovi, sopravvenuti o gravi vizi procedurali/di diritto (non solo di merito) che integrino una violazione normativa o una carenza motivazionale radicale.
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