Cassazione Penale, Sentenza n. 29310/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio della patente di guida italiana di CRETU, disposto perché ritenuta collegata alla falsificazione della carta di qualificazione del conducente (CQC). Il ricorrente ha dedotto che patente e CQC sono documenti distinti: la conversione della patente rumena in italiana era stata fatta sulla base della patente originale, ritenuta conforme, mentre la CQC risultava contraffatta ma non era stata presentata né utilizzata per la conversione; inoltre la CQC, secondo la normativa italiana e comunitaria, non incide sulla validità o sul rilascio della patente e non costituisce presupposto per la sua conversione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che patente di guida e carta di qualificazione del conducente siano titoli distinti e che la patente risultasse conforme agli accertamenti mentre la CQC fosse contraffatta. Poiché la CQC richiede il possesso della patente (art. 22, comma 5 d.lgs. n. 286/2005) e non viceversa, la patente non può qualificarsi come "corpo del reato" rispetto al falso della CQC. Conseguentemente è stata annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposta la restituzione della patente al legittimo avente diritto.
Norme richiamate
Codice penale
Norme relative ai reati di falso; il procedimento era diretto per la falsificazione della CQC, ma la Corte ha escluso che la patente possa essere considerata corpo del reato per il falso relativo alla CQC
Codice di procedura penale
Norme richiamate nel ricorso (vizi procedurali e sul sequestro); la Corte ha ritenuto fondato il motivo che lamentava l'erronea qualificazione della patente come corpo del reato, comportando l'annullamento del sequestro
Codice della strada
Regola la conversione delle patenti rilasciate da Stati UE/SEE; stabilisce che la conversione si fonda sulla patente valida estera e non richiede l'impiego della CQC per la conversione della patente stessa
Codice della strada
Prevede l'obbligo, quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, della carta di qualificazione per determinate categorie di patenti; conferma la distinzione tra patente e CQC
Decreto legislativo n. 286/2005
artt. 13 e ss., art. 14, art. 19, art. 22, comma 5
Disciplina il rilascio della CQC in attuazione della direttiva 2003/59/CE; in particolare l'art. 22, comma 5 subordina il rilascio della CQC al possesso di una patente di guida in corso di validità, mostrando che la CQC è subordinata alla patente e non viceversa
Direttiva 2003/59/CE
Norma comunitaria sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti, richiamata nel d.lgs. n. 286/2005; conferma l'autonomia della CQC rispetto alla patente
Massime di principio
- La patente di guida e la carta di qualificazione del conducente (CQC) sono documenti distinti: la CQC è subordinata al possesso di una patente valida, non viceversa.
- Per qualificare un bene come "corpo del reato" relativo a un falso occorre che quel bene abbia un rapporto diretto e necessario con la falsificazione; non basta una mera connessione o convivenza documentale.
- Il sequestro probatorio deve avere un fondamento normativo e fattuale che dimostri il nesso tra il documento sequestrato e il reato contestato; in mancanza di tale nesso il sequestro è illegittimo e soggetto ad annullamento con restituzione.
- Nelle procedure di conversione della patente straniera occorre verificare puntualmente quali documenti siano effettivamente richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria: la presenza di un documento falsificato diverso dalla patente non invalida automaticamente la patente stessa se questa è risultata conforme agli accertamenti.
- In casi analoghi, chi difende il titolare di un documento sequestrato per falso dovrebbe dimostrare la separazione funzionale e normativa tra i titoli coinvolti e la conformità degli altri documenti per ottenere la restituzione dei beni non direttamente interessati dal falso.
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