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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35462/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SAMPERI impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., contestando: (1) l'utilizzabilità, senza la presenza del difensore, delle dichiarazioni rese da Pietro e Alessandro VASTA (sostanzialmente deducendo violazione delle garanzie difensive ai sensi degli artt. 63/64 c.p.p.), e contestando la valutazione probatoria che avrebbe portato a configurare il reato di tentato omicidio; (2) la violazione delle norme sugli elementi che giustificano la custodia cautelare (art. 274 c.p.p.) e l'assenza di adeguata motivazione sulla non applicabilità di misure meno afflittive o di controllo elettronico (art. 275/275-bis), sostenendo che la gravità del reato non poteva di per sé giustificare la custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto il primo motivo (in rito) generico e non autosufficiente: il ricorrente non ha allegato i verbali delle dichiarazioni censurate né dimostrato che, al momento delle escussioni, sui dichiarante sussistessero indizi non equivoci di reità tali da rendere inutilizzabili le loro deposizioni. Anche in termini di merito, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa l'attendibilità delle dichiarazioni (anche per pluralità e convergenza degli elementi, la s.i.t. del vicino, il sopralluogo e i referti medici) e ha sottolineato che l'eventuale espunzione delle dichiarazioni dei fratelli VASTA non avrebbe comunque cancellato il compendio indiziario significativo. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la gravità del fatto non è l'unico argomento considerato, e che il giudice di merito ha fondato il giudizio prognostico anche sulle modalità della condotta e sulla personalità dell'indagato (pregresse condanne), ritenendo inadeguati gli arresti domiciliari e gli strumenti di controllo remoto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della tutela difensiva; la Corte precisa che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni richiede che, al momento dell'escussione, vi fossero indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante; se ciò non sussisteva, le dichiarazioni rese come persone informate sui fatti possono essere utilizzate

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    Collegata all'art. 64: sottolinea che la qualità soggettiva del dichiarante al momento della deposizione è decisiva per la valutazione dell'utilizzabilità delle sue dichiarazioni

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata implicitamente in relazione alla valutazione delle fonti; la Corte ritiene che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e la loro convergenza con altri elementi probatori

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    La Corte rileva che, pur non potendosi desumere il pericolo di fuga o di recidiva esclusivamente dalla gravità del reato, le modalità concrete della condotta e le circostanze sono elementi decisivi per la prognosi di pericolosità e possono legittimare la custodia cautelare

  • art. 275 e art. 275-bis cod. proc. pen.

    La Corte afferma che la valutazione sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, inclusi gli strumenti di controllo a distanza, è assorbita dal giudizio prognostico sulle esigenze di prevenzione; se il giudice ritiene impossibile contenere il rischio di reiterazione con misure alternative, ciò legittima la custodia

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine agli adempimenti successivi alla sentenza e alla condanna alle spese processuali del ricorrente

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in assenza del difensore possono essere utilizzate se, al momento della deposizione, il dichiarante non aveva ancora lo status di indagato o non vi erano indizi non equivoci di reità a suo carico; per contestarne l'utilizzabilità in Cassazione è necessario allegare e rendere autosufficiente il motivo con i verbali e dimostrare la decisività dell'elemento censurato
  • Nella valutazione cautelare il giudice non può basarsi solo sulla gravità astratta del reato: deve considerare le modalità concrete del fatto e la personalità dell'indagato per formulare una prognosi sulla pericolosità e sulla possibilità di reiterazione
  • Per impugnare con successo la misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e documentato la valutazione prognostica del giudice di merito e dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive; mere affermazioni generiche o non corredate da documenti sono in genere inidonee
  • Quando si sostiene l'inutilizzabilità di prove dichiarative, il ricorrente deve altresì svolgere la 'prova di resistenza', dimostrando che, anche espuntando le dichiarazioni censurate, il compendio probatorio residuo non giustificherebbe l'ordinanza cautelare
  • La presenza di elementi esterni di riscontro (sopralluogo, referti medici, testimonianze di terzi) rafforza la valutazione di gravità e attendibilità delle dichiarazioni e può rendere inefficace l'eccezione di inutilizzabilità per vizi formali

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