Cassazione Civile, Ordinanza n. 32109/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di una pensione erogata dalla Cassa Nazionale Forense per euro 57.534. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, di poter ancora correggere la dichiarazione e presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa, e solo in appello aveva altresì dedotto una domanda di rimborso collegata all'art. 34 della L. 388/2000. In cassazione articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione fosse emendabile anche dopo l'accertamento, richiamando Cass. 5852/2012; 2) violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 542/1992, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., contestando la declaratoria di novità e inammissibilità del secondo motivo di appello, ritenuto mai proposto in primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la possibilità di correggere o integrare la dichiarazione non opera quando la rettifica sia tentata solo dopo la contestazione dell'ufficio e il recupero a tassazione di redditi omessi: in tal caso la dichiarazione integrativa non può essere usata per eludere il sistema sanzionatorio e gli effetti dell'accertamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché riproponeva una questione nuova, senza specificare in quale atto del giudizio di merito fosse stata tempestivamente dedotta; inoltre la pretesa di rimborso fondata sull'art. 34 L. 388/2000 era ontologicamente diversa e non coincidente con la difesa iniziale sulla emendabilità della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate era stata ritenuta mera intimata per tardività del controricorso, sicché non sono state poste spese a suo carico. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa non è utilizzabile quando la correzione sia proposta solo dopo la contestazione dell'omissione e il recupero a tassazione, poiché ciò costituirebbe uno strumento elusivo delle sanzioni previste dall'ordinamento.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma senza un autonomo rilievo decisivo rispetto alla declaratoria di infondatezza/inammissibilità.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio interpretativo asseritamente violato, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, limitandosi a rilevare la novità della censura e la diversità della pretesa azionata.
art. 57, comma 1, d.lgs. 542/1992
Invocato per contestare la statuizione di novità del motivo di appello, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 34, L. 388/2000
Richiamato dal contribuente per sostenere una domanda di rimborso, ritenuta però nuova e diversa rispetto alla difesa originaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale e per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 299 c.p.c. e ss.
La Corte ha affermato che, nel giudizio di cassazione dominato dall'impulso d'ufficio, non opera l'interruzione del processo per eventi interruttivi della parte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che deduca una questione nuova o un error in procedendo deve indicare e trascrivere in modo essenziale gli atti rilevanti, per consentire il controllo ex actis della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è emendabile solo nei limiti in cui la correzione non si traduca in un rimedio tardivo e strumentale successivo alla contestazione dell'ufficio; dopo l'accertamento dell'omissione, la dichiarazione integrativa non può essere usata per neutralizzare il recupero a tassazione e le conseguenze sanzionatorie.
- Chi deduce in cassazione una questione già trattata nel merito ha l'onere di indicare specificamente l'atto e il momento processuale in cui la questione è stata tempestivamente prospettata, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- Una domanda di rimborso fondata su un titolo diverso rispetto alla difesa svolta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione se implica un diverso fatto costitutivo della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, il decesso della parte non determina interruzione del processo nelle forme previste per il giudizio di merito.
- La tardiva proposizione del controricorso comporta che la parte intimata non assuma la qualità di controricorrente e non dà luogo, di regola, a statuizioni sulle spese a suo carico.
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