Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino di opere abusive, nonché diniego di SCIA in sanatoria e successivi atti volti all’esecuzione della demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a un fabbricato sito sulla particella 178, sub 3, oltre agli atti del procedimento, e con motivi aggiunti il rigetto della SCIA in sanatoria, la relazione comunale e la diffida recante la data di demolizione. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emergono contestazioni concernenti la qualificazione dell’intervento edilizio, l’asserita preesistenza dell’immobile anteriormente al 1967 e il valore probatorio di un atto notarile richiamato dal ricorrente. Il ricorrente aveva inoltre invocato una precedente sentenza del TAR Salerno, ritenuta non comparabile dal Collegio. Le eccezioni di inammissibilità sollevate in rito sono state riservate alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di sufficienti elementi di fondatezza, ritenendo, al sommario esame proprio della fase cautelare, che l’aumento volumetrico implichi una nuova costruzione e che spetti al privato dimostrare eventualmente la riconducibilità dell’intervento a una delle categorie di cui all’art. 3, comma 1, lettere a-d, del d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre precisato che l’atto pubblico notarile fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese davanti al notaio, ma non della loro veridicità; in ogni caso, l’art. 5 dell’atto notarile riguardava altre particelle e citava la particella 178, sub 3, soltanto come confinante, senza ricomprenderla nella divisione. Il Collegio ha ritenuto non evidente, allo stato, neppure la prova particolarmente stringente richiesta a chi affermi la costruzione dell’immobile anteriormente al 1967. Ha quindi escluso la comparabilità della sentenza del TAR Salerno richiamata dal ricorrente. L’assenza di fumus boni iuris ha assorbito ogni valutazione sul periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese di legge in favore del Comune e in € 1.000,00 oltre oneri e spese di legge in favore del difensore dei controinteressati, dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha svolto il sommario esame della fondatezza della pretesa e ha respinto l’istanza per assenza di fumus boni iuris, ritenendo assorbita la valutazione del periculum in mora.

  • art. 3, comma 1, lett. a-d, d.P.R. 380/2001

    Il Collegio ha ritenuto che l’aumento volumetrico integri di per sé una nuova costruzione e che spetti al privato dimostrare l’eventuale riconducibilità dell’intervento alle categorie edilizie indicate dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di un aumento volumetrico è sufficiente, in linea di principio, a ricondurre l’intervento alla nuova costruzione; spetta al privato che sostenga una diversa qualificazione dimostrare la riconducibilità dell’opera a una delle categorie edilizie meno incisive previste dall’art. 3, comma 1, lettere a-d, del d.P.R. 380/2001.
  • L’atto pubblico notarile fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale quanto alla loro provenienza e formazione, ma non garantisce la veridicità intrinseca dei fatti dichiarati.
  • Chi deduce che un immobile sia stato costruito anteriormente al 1967 deve fornire una prova particolarmente stringente della preesistenza; mere deduzioni non corroborate da elementi probatori adeguati non sono sufficienti, neppure ai fini cautelari.
  • Quando il fumus boni iuris risulta insussistente, il giudice cautelare può assorbire ogni valutazione sul periculum in mora e respingere l’istanza di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.