Ordinanza n. 56/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Cremona, della durata di tre anni, adottato in relazione a episodi verificatisi in occasione dell'incontro calcistico Cremonese-Parma del 21 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore di Cremona ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della l. 401/1989, deducendo l'illegittimità del divieto e chiedendone cautelarmente la sospensione. Il provvedimento era fondato sull'addebito di una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La questione relativa all'idoneità della condotta a integrare i presupposti sostanziali del DASPO è stata riservata alla fase di merito. In sede cautelare, il ricorrente ha lamentato un pregiudizio derivante dall'immediata efficacia del divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo che il pregiudizio dedotto non raggiungesse la soglia di gravità e irreparabilità richiesta dall'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha considerato sufficientemente individuate le manifestazioni sportive interessate, mediante indicazione della tipologia e delle discipline sportive, nonché i luoghi sottoposti a divieto, in ragione del loro collegamento temporale e strumentale con tali manifestazioni. Ha inoltre valorizzato la clausola del provvedimento che faceva salvi comprovati motivi giustificativi della presenza o del transito occasionale, comprese esigenze abitative, familiari, di studio, di lavoro e l'accesso a presidi di emergenza o pronto soccorso. Secondo il TAR, un'interpretazione del divieto secondo ragionevolezza e buona fede ne consente il rispetto senza particolari difficoltà. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del DASPO è stata riservata al merito. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), l. 401/1989
condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La norma è richiamata quale base legale del DASPO adottato per condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione in occasione o a causa di manifestazioni sportive; la verifica concreta dei relativi presupposti è stata riservata alla fase di merito.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un DASPO presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; la mera limitazione alla partecipazione a manifestazioni sportive non è sufficiente quando il divieto sia circoscritto con precisione e non impedisca la presenza o il transito per comprovate esigenze abitative, familiari, di studio, di lavoro o di emergenza.
- Un DASPO soddisfa il requisito della sufficiente determinatezza quando individua le manifestazioni sportive mediante la relativa tipologia e disciplina e delimita i luoghi vietati attraverso il loro collegamento temporale e strumentale con tali manifestazioni.
- La valutazione cautelare sul periculum in mora può tenere conto della possibilità di interpretare e osservare il divieto secondo ragionevolezza e buona fede, specialmente quando il provvedimento preveda espressamente eccezioni per comprovati motivi giustificativi.
- La verifica della concreta idoneità della condotta contestata a integrare i presupposti sostanziali del DASPO può essere riservata alla fase di merito quando la domanda cautelare è comunque respinta per difetto del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →