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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio-rigetto mantenuto da Difesa Servizi s.p.a., dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica sull’istanza di accesso avanzata dai ricorrenti con pec del 14.07.2025, con la quale è stato richiesto, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, il rilascio degli atti cui è stata istruita e disposta la modifica della scheda 27 relativa all’ex Idroscalo di Siracusa dell’avviso esplorativo emesso da Difesa Servizi s.p.a. in data 12.07.2024 per la formulazione di proposte di finanza di progetto ai sensi degli artt. 174, 176 e 193 del D.lgs. 36/2023 per la riqualificazione, valorizzazione e sfruttamento economico in concessione di vari asset immobiliari del Ministero della Difesa, tra cui il suindicato ex Idroscalo di Siracusa.

Giustizia amministrativa202502066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativi alla modifica della scheda 27 dell’avviso esplorativo riguardante l’ex Idroscalo di Siracusa e alla sua destinazione anche quale base alternata di atterraggio e rischieramento degli elicotteri delle Forze Armate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazioni esponenziali)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, l’ostensione degli atti istruttori e dei provvedimenti relativi alla riduzione dell’area valorizzabile dell’ex Idroscalo di Siracusa e alla sua destinazione operativa militare. Hanno dedotto la violazione della disciplina sull’accesso documentale, dell’obbligo di motivazione e dell’accesso civico, sostenendo che la trasmissione della sola nota recante la nuova perimetrazione non fosse satisfattiva e che Difesa Servizi s.p.a., il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica fossero tenuti a esibire gli atti richiesti. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione e di interesse delle associazioni, l’avvenuto soddisfacimento della richiesta quanto alla modifica della perimetrazione e l’assenza di un interesse qualificato all’accesso a informazioni militari. L’Autorità di Sistema Portuale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la tardività del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di riunione con altro giudizio per ragioni di opportunità, diversità dell’oggetto e parziale diversità soggettiva. Ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che il silenzio si fosse formato il 13 agosto 2025 e che, computata la sospensione feriale, il termine ex art. 116, comma 1, c.p.a. scadesse il 30 settembre 2025; il ricorso notificato il 29 settembre era quindi tempestivo. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere del comitato e dell’associazione, valorizzando la finalità statutaria, la stabile organizzazione, la vicinitas, la rappresentatività e l’attività concreta e protratta nel tempo, nonché il collegamento dell’accesso con la difesa nei giudizi connessi. Ha estromesso l’Autorità di Sistema Portuale per difetto di legittimazione passiva, non essendo destinataria dell’istanza né titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. Nel merito, ha ritenuto che Difesa Servizi s.p.a. avesse soddisfatto la parte della richiesta relativa alla modifica della perimetrazione, trasmettendo il documento ricevuto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Il Ministero della Difesa, invece, è rimasto silente sulla richiesta degli atti relativi alla destinazione operativa dell’area e dei correlati atti istruttori e provvedimenti finali. Il TAR ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta ed esigenze difensive, senza poter valutare preventivamente l’ammissibilità o la decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo un collegamento manifestamente inesistente o un accesso pretestuoso. In assenza di specifiche cause di esclusione, il silenzio-diniego del Ministero è stato dichiarato illegittimo. Il ricorso è stato accolto nei soli confronti del Ministero della Difesa, con ordine allo Stato Maggiore dell’Aeronautica di esibire e consentire la copia dei documenti entro trenta giorni, eventualmente oscurando le sole parti coperte da segreto ove ne ricorrano i presupposti. La doglianza sull’accesso civico è stata assorbita. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese; le spese con Difesa Servizi s.p.a. e le altre parti sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La titolarità dell’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti in capo alle associazioni ricorrenti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L’accesso difensivo è consentito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; il giudice deve verificare il nesso di strumentalità con la tutela giurisdizionale, senza anticipare il giudizio sull’ammissibilità o decisività dei documenti nel processo principale, salvo l’assenza assoluta di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio protratto oltre trenta giorni sulla richiesta di accesso determina il rigetto tacito dell’istanza.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    La doglianza relativa all’accesso civico è stata assorbita, essendo stata riconosciuta la tutela richiesta sulla base dell’accesso documentale.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

    L’amministrazione non competente deve trasmettere la richiesta a quella competente; Difesa Servizi s.p.a. ha correttamente rimesso allo Stato Maggiore dell’Aeronautica la valutazione sulla parte della richiesta relativa agli atti della destinazione operativa militare.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.

    Il termine per impugnare il silenzio-diniego decorre dalla sua formazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tempestivo anche per effetto della sospensione feriale.

  • art. 54, comma 2, c.p.a.

    I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

    La sospensione feriale ha concorso a determinare la scadenza del termine per proporre il ricorso al 30 settembre 2025.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Il giudice ha ordinato all’amministrazione di esibire i documenti richiesti e di consentirne l’estrazione di copia entro il termine assegnato.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi connessi è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere negata per ragioni di opportunità, economia processuale, diversità dell’oggetto o parziale diversità soggettiva.

Massime di principio

  • Le associazioni e i comitati privi di una legittimazione processuale espressamente prevista dalla legge possono agire a tutela di interessi superindividuali quando dimostrino, cumulativamente, una finalità statutaria coerente, una struttura organizzativa stabile, la vicinitas rispetto all’area incisa, un adeguato grado di rappresentatività, un’attività concreta e significativa protratta nel tempo e non costituita esclusivamente in funzione dell’impugnazione di uno specifico atto.
  • La vicinitas non esaurisce le condizioni dell’azione: il soggetto esponenziale deve allegare e dimostrare anche una lesione concreta, attuale e personale, o almeno un pregiudizio potenziale collegato agli effetti dell’atto, nonché l’utilità effettiva conseguibile dall’accoglimento della domanda.
  • Nell’accesso difensivo il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa di interessi giuridici è sufficiente quando la documentazione sia obiettivamente collegata alla tutela giurisdizionale prospettata; l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo il caso di collegamento manifestamente inesistente o di accesso pretestuoso.
  • Quando una richiesta di accesso è rivolta a più amministrazioni e una di esse ha già trasmesso i documenti nella propria disponibilità, il silenzio-diniego può essere imputato soltanto all’amministrazione competente rimasta inerte sulla parte residua della richiesta.
  • Nel giudizio sull’accesso, il soggetto controinteressato deve essere individuabile in base all’atto e titolare di un interesse giuridicamente qualificato, contrario a quello del richiedente, alla conservazione dell’atto o alla mancata ostensione; la mera titolarità di competenze gestorie sul bene cui si riferiscono i documenti non basta a configurare la legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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