Sentenza n. 1464/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva a) della deliberazione della Giunta Comunale di Mercato San Severino n. 23 del 30 gennaio 2026, avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe del canone unico di occupazione di suolo pubblico", e del relativo allegato tariffario; b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, prodromico o conseguente, cognito o non cognito ed in particolare e per quanto di ragione della deliberazione del Consiglio Comunale di Mercato San Severino n. 9 del 30 aprile 2021, con cui è stato istituito il canone unico patrimoniale con decorrenza 01.01.2021 ed è stato approvato il relativo regolamento, nonché del predetto regolamento, nella parte in cui si pongono in contrasto con la normativa primaria di riferimento; c) ed ove occorrer possa anche: i. della deliberazione della Giunta Comunale di Mercato San Severino n. 105 del 20 luglio 2021, recante "Tariffa Canone Unico Patrimoniale anno 2021. Approvazione", nonché ii. della deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 1° giugno 2023 ad oggetto "Approvazione delle tariffe del canone unico di occupazione di suolo pubblico dovuto per l'installazione dei dehors", con la quale è stata approvata la riduzione del canone per i dehors a partire dall'anno 2023; e iii. degli avvisi di pagamento del canone mercatale relativi all'annualità 2026, emessi sulla base delle tariffe illegittimamente determinate, in quanto atti applicativi della delibera impugnata sub a) e viziati da illegittimità derivata, notificati singolarmente a ciascuno dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione comunale di approvazione delle tariffe 2026 del canone unico di occupazione di suolo pubblico, con i relativi atti presupposti e avvisi di pagamento del canone mercatale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la deliberazione che ha determinato in euro 0,32 per metro quadrato al giorno la tariffa del canone mercatale per il 2026, deducendo violazione della legge n. 160/2019, della normativa regionale, dell’art. 3 l. n. 241/1990, dei principi di proporzionalità, partecipazione, buon andamento e leale collaborazione, nonché difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza, illogicità, manifesta ingiustizia e violazione del principio di chiarezza. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare la tariffa base giornaliera prevista per i Comuni di popolazione inferiore a 30.000 abitanti, frazionarla in relazione alle ore effettive di occupazione, entro il limite massimo di nove ore, applicare eventualmente l’aumento massimo del 25% solo se adeguatamente motivato e, soprattutto, applicare la riduzione obbligatoria dal 30 al 40% prevista per le occupazioni nei mercati con carattere ricorrente e cadenza settimanale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, sostenendo di avere determinato la tariffa considerando la concessione come permanente, riferita al solo mercato settimanale del sabato, e perseguendo l’invarianza del gettito nell’ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. I ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia riguarda l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali nella determinazione generale della tariffa, non un mero profilo patrimoniale. La giurisdizione amministrativa sussiste anche sugli avvisi di pagamento, poiché essi sono stati impugnati in quanto applicativi dei criteri fissati dalla delibera generale. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti: la determinazione tariffaria è annuale e ogni deliberazione relativa alla singola annualità costituisce un’autonoma manifestazione di volontà amministrativa, anche quando confermi importi precedenti. Nel merito, il primo motivo è stato accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Comune ha illegittimamente trasformato la tariffa base prevista dalla legge n. 160/2019 mediante coefficienti non pienamente intellegibili, non ha applicato il frazionamento orario e non ha applicato la riduzione obbligatoria dal 30 al 40% per le occupazioni nei mercati ricorrenti con cadenza settimanale. Tale riduzione si applica anche agli operatori titolari di concessioni permanenti relative a un mercato settimanale, non soltanto agli spuntisti o agli operatori stagionali. Il Comune non poteva invocare l’invarianza di gettito prevista per il canone unico patrimoniale generale, poiché la disciplina speciale del canone mercatale opera in deroga e non consente di compensare il minor gettito mediante tariffe determinate in violazione dei limiti legislativi. Neppure il piano di riequilibrio finanziario autorizzava il superamento della misura massima consentita dalla disciplina speciale. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-836, l. 160/2019
Istituisce il canone patrimoniale unico in sostituzione dei precedenti prelievi relativi all’occupazione di suolo pubblico e disciplina il quadro generale del canone.
art. 1, comma 837, l. 160/2019
Individua il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati, oggetto della disciplina speciale del canone mercatale.
art. 1, comma 842, l. 160/2019
Prevede le tariffe base giornaliere per le occupazioni temporanee dei mercati, differenziate in base alla classe demografica del Comune.
art. 1, comma 843, l. 160/2019
I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
Impone il frazionamento orario della tariffa, consente riduzioni o aumenti entro il limite del 25% e prescrive la riduzione dal 30 al 40% per le occupazioni mercatali ricorrenti e settimanali. La riduzione si applica anche alle concessioni permanenti relative a un mercato settimanale.
art. 1, comma 817, l. 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe
Il principio di invarianza del gettito riguarda il canone unico patrimoniale generale e non si applica alla disciplina speciale del canone mercatale, che opera in deroga ai commi 816-836.
art. 1, comma 169, l. 296/2006
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
La determinazione tariffaria ha cadenza annuale; ogni deliberazione relativa a una singola annualità è un provvedimento autonomo, anche se riproduttivo o confermativo di tariffe precedenti.
art. 243-bis, comma 8, d.lgs. 267/2000
al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente
Il piano di riequilibrio consente di applicare le tariffe nella misura massima consentita, ma non autorizza il Comune a superare i limiti e gli obblighi specificamente stabiliti dalla disciplina del canone mercatale.
art. 67 del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale
Prevede i criteri comunali per la determinazione della tariffa del canone mercatale, ma non può derogare ai criteri e ai limiti fissati dalla legge n. 160/2019.
Massime di principio
- La controversia sulla determinazione generale e discrezionale delle tariffe di occupazione del suolo pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa quando non riguarda un mero rapporto patrimoniale, ma investe l’esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione e la ponderazione degli interessi pubblici sottesa alla regolazione del rapporto concessorio.
- Gli avvisi di pagamento relativi a un canone concessorio sono devoluti alla giurisdizione amministrativa quando vengono contestati quali atti applicativi di una deliberazione generale con cui l’amministrazione ha fissato i criteri di determinazione del canone; in tal caso la controversia riguarda principalmente la legittimità dei criteri autoritativi a monte.
- La deliberazione tariffaria relativa a ciascuna annualità costituisce un autonomo provvedimento amministrativo, impugnabile anche se riproduce o conferma la tariffa dell’anno precedente; la mancata impugnazione delle precedenti deliberazioni tariffarie non rende inammissibile l’impugnazione della nuova determinazione annuale.
- Per il canone mercatale disciplinato dall’art. 1, commi 837-843, l’amministrazione deve applicare la tariffa base giornaliera, frazionarla in rapporto alle ore effettive di occupazione entro il limite massimo previsto dalla legge e applicare la riduzione obbligatoria prevista per le occupazioni nei mercati ricorrenti con cadenza settimanale.
- La riduzione dal 30 al 40% prevista per le occupazioni nei mercati con carattere ricorrente e cadenza settimanale si applica anche agli operatori titolari di concessioni permanenti relative a un mercato settimanale e non è limitata agli spuntisti o agli operatori stagionali.
- Il principio di invarianza del gettito previsto per il canone patrimoniale unico generale non consente di derogare alla disciplina speciale del canone mercatale; neppure l’esigenza di riequilibrio finanziario dell’ente autorizza il superamento dei limiti tariffari e degli obblighi di riduzione stabiliti dalla legge.
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