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Sentenza

Sentenza n. 11092/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministro dell’interno in data 17 agosto 2022 e notificato all’odierno ricorrente in data 31 gennaio 2023 (-OMISSIS-), con il quale veniva rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Giustizia amministrativa202306751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale sostenendo di possedere una condotta irreprensibile e contestando la rilevanza attribuita dall'amministrazione ai precedenti penali del fratello convivente, condannato a undici anni per un cumulo di reati, tra cui omicidio, rapina, estorsione, minaccia, lesioni e percosse. Ha inoltre allegato la mancata convivenza con il fratello, senza tuttavia fornire una documentazione puntuale a sostegno. Il motivo deduceva, in sostanza, l'illogicità e l'erroneità della valutazione ministeriale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e che il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi estrinseci e formali, quali la macroscopica illogicità e il travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione. Nel caso concreto, il Ministero aveva motivatamente considerato i numerosi procedimenti penali e la grave condanna del fratello convivente come sintomi di criticità del contesto familiare. Tale valutazione è stata ritenuta non manifestamente illogica, poiché l'accertamento dell'integrazione dello straniero nella comunità nazionale può estendersi al nucleo familiare e al requisito dell'irreprensibilità della condotta. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevanti il legame affettivo e la stabile parentela, nonché i potenziali effetti indiretti dell'acquisto della cittadinanza sugli altri familiari, considerato il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Il precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente non è stato ritenuto contrario, poiché ammetteva la rilevanza dei reati commessi dai componenti del nucleo familiare e riguardava comunque reati di minore allarme sociale. È stata infine valorizzata la mancata prova della cessazione della convivenza. Restano compensate le spese e salva la possibilità di presentare una nuova istanza in presenza di fatti sopravvenuti, quali la cessazione della convivenza o la riabilitazione del familiare.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione rientra nell'esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado costituisce un effetto indiretto rilevante nella valutazione dell'incidenza dell'acquisto della cittadinanza sul nucleo familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarla nei limiti del controllo estrinseco, verificando in particolare la macroscopica illogicità e il travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Nella valutazione dell'integrazione dello straniero nella comunità nazionale e dell'irreprensibilità della condotta possono assumere rilievo anche i precedenti penali di componenti del nucleo familiare, soprattutto quando sussistano convivenza, stabile legame affettivo e reati di particolare gravità.
  • La valutazione dei precedenti penali dei familiari può essere giustificata anche considerando gli effetti indiretti che l'acquisto della cittadinanza produrrebbe sul nucleo familiare, compreso il divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado.
  • Chi contesta la rilevanza della convivenza con un familiare pregiudicato deve fornire una prova puntuale della sua cessazione o insussistenza; il mero stato detentivo del familiare non dimostra, di per sé, la mancata convivenza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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