Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32570/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, in particolare l'utilizzo, quale prova della responsabilità per il tentato furto subito da Carla Zane (14/05/2015), delle dichiarazioni contenute nel verbale di arresto ritenute dalla Corte di cassazione inutilizzabili. Si deduceva che, poiché in dibattimento la signora Zane non riconobbe l'imputato né rievocò con precisione i fatti, non c'era prova utilizzabile per quel tentativo di furto, e che l'analogia con il fatto a danno di Lia Garonzi non poteva supplire a tale mancanza probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato senza rinvio la condanna relativa al tentato furto in danno di Carla Zane (14/05/2015), perché la prova era fondata su dichiarazioni contenute nel verbale di arresto inutilizzabili e non vi erano altri mezzi di prova utilizzabili (il fatto è stato dichiarato non sussistente). Quanto al tentato furto in danno di Lia Garonzi, la condanna è stata confermata: quella fattispecie risultava provata da dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima e dalla concreta individuazione dell'imputato nella cantina dove la vittima lo aveva rinchiuso. La Corte ha rideterminato la pena per il reato residuo in mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio, pur avendo i medesimi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, è vincolato alle questioni di diritto decise dalla sentenza di annullamento e deve uniformarsi ai principi di diritto ivi stabiliti (qui: inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di arresto).

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando annulla senza rinvio per specifici motivi (ad es. insussistenza del fatto per carenza di prove utilizzabili), di provvedere alla decisione complessiva rideterminando la pena per i reati residui senza rinvio, ove possibile.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e riportate nel verbale di arresto possono essere inutilizzabili come prova se il loro contenuto è 'ripetibile' e la persona offesa è stata esaminata in dibattimento: in tal caso prevale la prova dibattimentale e il verbale non può integrare elemento probatorio.
  • Se l'unica prova di un fatto è costituita da dichiarazioni contenute in un verbale ritenuto inutilizzabile, la relativa condanna deve essere annullata; in assenza di altri mezzi di prova utilizzabili, ciò può comportare l'annullamento senza rinvio e la dichiarazione di insussistenza del fatto.
  • La prova di un altro reato collegato (es. tentativi occorsi nello stesso arco temporale e con modalità simili) può reggere se è fondata su elementi indipendenti e utilizzabili (es. testimonianza resa in dibattimento, riscontro materiale, reperimento dell'imputato nel luogo indicato dalla vittima).
  • La contiguità spazio-temporale e l'identità delle modalità esecutive possono costituire prova logica o indiziaria, ma non possono sostituire prove dirette se quest'ultime sono fondate su fonti inutilizzabili.
  • Il giudice deve valutare la plausibilità di spiegazioni alternative (es. necessità fisiologica) e motivare perché queste sono implausibili rispetto alla finalità predatoria dedotta: la motivazione su questo punto deve essere logica e non contraddittoria.
  • In caso di annullamento parziale senza rinvio la Cassazione può rideterminare la pena per i reati residui, adeguandosi alla valutazione del giudice di merito se questa non è stata impugnata.
  • Per la difesa è strategico contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria se esistono discrepanze con le dichiarazioni rese in dibattimento; per l'accusa è importante assicurare prove utilizzabili in aula (testimonianze rese in dibattimento, riscontri materiali) e non fare affidamento esclusivo su verbali di arresto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.