Ordinanza n. 77/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto dell’8 aprile 2026, recante il rigetto dell’istanza di posizionamento in area pubblica di un’isola ecologica per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per il condominio, di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compresa l’ordinanza n.2 dell’8 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza di posizionamento in area pubblica di un’isola ecologica per la collocazione dei contenitori dei rifiuti condominiali, unitamente all’ordinanza comunale n. 2 dell’8 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato l’atto dell’8 aprile 2026 con cui il Comune ha rigettato l’istanza per collocare in area pubblica un’isola ecologica destinata ai contenitori dei rifiuti del condominio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a richiamare i motivi dedotti e a ritenere sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame degli atti impugnati, ritenendo sussistenti i relativi presupposti e richiamando, quale precedente, un analogo contenzioso già deciso dal TAR Abruzzo-Pescara. Non è stato disposto l’annullamento definitivo degli atti. Il Comune di Montesilvano è stato ordinato di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame degli atti impugnati.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dall’ordinanza nell’ambito della trattazione della domanda cautelare; il testo non specifica un’ulteriore interpretazione applicativa.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene sussistenti i presupposti della tutela cautelare, può accogliere la domanda non per definire immediatamente il merito, ma ai fini del riesame degli atti impugnati da parte dell’amministrazione.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente, anche non costituita, il deposito di una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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