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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00027/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo l’ammissione di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato con una società terza e garantito da ipoteca iscritta su un immobile poi trasferito alla società fallita. Il fallimento si era opposto deducendo la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995. Il tribunale aveva escluso la nullità e ammesso il credito in parte in via ipotecaria e in parte in via chirografaria. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme fallimentari sulla prova, sostenendo che spettasse alla banca dimostrare il rispetto del limite di finanziabilità; erroneo criterio di valutazione del bene ipotecato, che il tribunale avrebbe stimato al valore commerciale invece che cauzionale; omesso accertamento tecnico nonostante la richiesta del fallimento; ammissione di documenti prodotti dalla banca oltre i termini di preclusione; conseguente nullità anche dell’ipoteca e del privilegio riconosciuto; infine, erronea compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale limite non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della validità del negozio, ma regola di vigilanza prudenziale la cui violazione non determina nullità del mutuo né, di riflesso, caducazione automatica dell’ipoteca. Ha inoltre respinto il motivo sulle spese, ricordando che la valutazione di soccombenza reciproca e la compensazione, totale o parziale, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il caso della parte totalmente vittoriosa. Il fallimento è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: il ricorrente sosteneva che spettasse alla banca provare il rispetto del limite di finanziabilità, ma la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla qualificazione del limite come non incidente sulla validità del contratto.

  • art. 93 l.fall.

    Invocato dal ricorrente insieme all’art. 98 l.fall. nella censura sulla prova e sull’opposizione allo stato passivo.

  • art. 98 l.fall.

    Invocato dal ricorrente insieme all’art. 93 l.fall. in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • art. 38, comma 2, TUB

    La Corte, richiamando Cass. Sez. U. n. 33719/2022, afferma che il limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario e la sua violazione non comporta nullità del mutuo.

  • art. 1 delibera CICR 22 aprile 1995

    È considerata norma attuativa della vigilanza prudenziale sul credito fondiario; la sua violazione non determina nullità del contratto.

  • Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

    Richiamate dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità e del criterio di valutazione del bene, ma non ritenute decisive dalla Corte.

  • Direttiva 2000/12/CE

    Richiamata dal ricorrente tra le fonti che avrebbero imposto il rispetto del limite di finanziabilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare l’erronea valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la mancata CTU.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sotto il profilo della motivazione del decreto impugnato.

  • art. 99 l.fall.

    Invocato per contestare l’ammissibilità di documenti prodotti dalla banca oltre i termini di preclusione.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato in relazione alle preclusioni processuali nel giudizio di opposizione.

  • art. 2855 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’eventuale nullità del mutuo avrebbe travolto anche la garanzia ipotecaria e il privilegio.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato contro la statuizione sulle spese, che il ricorrente riteneva erronea.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato contro la compensazione parziale delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base per l’importo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non determina di per sé nullità del contratto, poiché tale limite ha funzione di vigilanza prudenziale e non costituisce elemento essenziale o norma imperativa posta a presidio della validità negoziale.
  • La violazione del limite di finanziabilità non comporta automaticamente il venir meno della garanzia ipotecaria collegata al mutuo, non essendo configurabile un travolgimento derivato della garanzia per la sola invalidità del contratto, che peraltro non ricorre.
  • In sede di legittimità, la censura relativa alla valutazione del materiale istruttorio e alla mancata ammissione di una CTU non può scardinare la decisione se la questione è assorbita da una corretta qualificazione giuridica della norma applicata.
  • La ripartizione delle spese processuali e la compensazione, totale o parziale, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono di regola sindacabili in cassazione, salvo violazione dei limiti legali o mancanza assoluta di motivazione.
  • La parte che impugna la decisione sulle spese deve confrontarsi con la nozione di soccombenza complessiva o reciproca; non è sufficiente dedurre che l’esito dipenda da errori della controparte se il giudice di merito ha ravvisato una soccombenza, anche parziale, del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàCompensatio lucri cum damno

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