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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 1360, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 5/12/2024, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202502015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1360/2024 del Tribunale di Termini Imerese, recante la condanna all'attribuzione di buoni elettronici della Carta del docente per complessivi 2.000 euro, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, notificata in forma esecutiva, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022 e condannato l'amministrazione al pagamento di 2.000 euro mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. Deduceva l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. L'amministrazione si è costituita senza dimostrare l'avvenuto pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la regolare notificazione all'amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l'importo di 2.000 euro relativo agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, spese di lite e accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di liquidare e corrispondere quanto dovuto e di pagare l'eventuale penalità maturata. Ha accolto anche la domanda di astreinte, determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato all'amministrazione, dopo il quale opera il commissario. La penalità è stata ritenuta non manifestamente iniqua, considerata la protratta e ingiustificata inerzia, la semplicità degli adempimenti e l'assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente di imporre una penalità di mora anche per decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie; la penalità deve essere esclusa se manifestamente iniqua o ricorrono altre ragioni ostative. Nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali, dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine assegnato per l'adempimento, poiché successivamente opera il commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente, in presenza di mancato pagamento, la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Costituisce il riferimento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme dovute, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato all'amministrazione, non sia stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e il debitore pubblico non dimostri l'avvenuto adempimento o fatti modificativi o estintivi del credito.
  • In presenza di una condanna pecuniaria dell'amministrazione all'attribuzione di una prestazione specifica, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo, comprensiva degli accessori maturati e delle spese di lite.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, assegnandogli un termine successivo per provvedere in via sostitutiva alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, quando l'inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti siano semplici e la penalità non risulti manifestamente iniqua.
  • Quando è nominato un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia dell'amministrazione, la penalità di mora può essere limitata al termine assegnato per l'adempimento spontaneo, poiché la successiva tutela sostitutiva rende iniqua la prosecuzione del rimedio compulsivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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