Sentenza del 26/02/2020 n. 5151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia agli atti e del pagamento integrale del debito in forza della definizione agevolata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che la definizione agevolata assorba il costo del processo e impedisca la condanna alle spese ex art. 391 c.p.c., comma 2.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 228/15/12 della CTR Campania relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2003 con rideterminazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4, 5 e 7. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ma, successivamente, ha chiesto la rinuncia agli atti e ha documentato l'avvenuta adesione alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 225/2016, art. 6, con pagamento rateizzato integrale del debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
Norma richiamata quale fondamento dell'avviso di accertamento per la rideterminazione del reddito del contribuente; qui la norma costituisce l'oggetto del contendere originario ma la decisione di merito è stata estinta per pagamento e definizione agevolata.
L. n. 225/2016, art. 6
Prevede la definizione agevolata (adesione) che consente la definizione del debito tributario; l'adesione e il conseguente pagamento estinguono la controversia pendente e giustificano la rinuncia agli atti.
Codice di procedura civile, art. 390
Regola la rinuncia agli atti del giudizio; qui è stata invocata per formalizzare la rinuncia del ricorrente agli atti del processo di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 391
Disciplina gli effetti della rinuncia sugli oneri e sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 in modo da compensare le spese, in considerazione dell'effetto assorbente della definizione agevolata sui costi del processo.
Massime di principio
- La proposta e l'accettazione di una definizione agevolata (L. n. 225/2016, art. 6) con pagamento integrale del debito estingue la materia del contendere e determina l'estinzione del giudizio pendente.
- La rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, unitamente all'avvenuto pagamento nell'ambito della definizione agevolata, legittima la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di adesione alla definizione agevolata il giudice tende a compensare le spese processuali, poiché il contenuto della definizione assorbe il costo del contenzioso e rende inopportuna la condanna alle spese ex art. 391 c.p.c., comma 2.
- L'estinzione del processo per pagamento e definizione non implica un accertamento del merito sostanziale: la controversia si chiude senza pronuncia sulla fondatezza o meno dell'accertamento tributario.
- Anche se le altre parti non aderiscono formalmente alla rinuncia, la compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione agevolata assorbe i costi del processo, seguendo la giurisprudenza citata.
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