Sentenza n. 1299/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell'autorizzazione prot 100308 del 24/05/2024 rilasciata dall'ASP Messina nella parte in cui prevede una limitazione, della nota prot 128784 del 03/07/2024 dell'ASP ME di rigetto dell'istanza di rettifica in autotutela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione all'esercizio di un nuovo poliambulatorio, limitata alle attività già svolte nella sede di provenienza con esclusione della mammografia, e successivo rigetto dell'istanza di rettifica in autotutela
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dall'ASP di Messina per l'esercizio di un nuovo poliambulatorio a Brolo, nella parte in cui il titolo abilitativo limitava le attività autorizzate a quelle già esercitate presso la sede di provenienza, escludendo le prestazioni di mammografia. È stato altresì impugnato il rigetto dell'istanza di rettifica in autotutela. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'autorizzazione sopravvenuta del 16 aprile 2025 consentiva alla ricorrente di erogare, tra le altre, anche prestazioni di mammografia nell'ambito del budget assegnato. Il nuovo provvedimento ha quindi integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate, ma è stata confermata la precedente condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare, poiché il nuovo titolo aveva natura oggettivamente ampliativa rispetto a quello originario e l'istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 426 del 4 ottobre 2024.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenienza di un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse azionato comporta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo dell'interesse dedotto in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una decisione sul merito dei vizi dedotti contro l'atto originario.
- La compensazione delle spese dell'intero giudizio non impedisce di mantenere ferma la condanna alle spese già disposta per la fase cautelare, quando tale condanna sia stata autonomamente pronunciata e il provvedimento sopravvenuto abbia ampliato il contenuto del titolo originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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