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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07332/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, dirigente medico a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria pubblica, aveva chiesto in primo grado l’accertamento dell’illegittimità della condotta datoriale che aveva applicato un accordo sindacale sulle eccedenze orarie ancora presenti a cartellino, riducendo il suo monte ore a credito. Sosteneva, in particolare, di avere maturato al 31 dicembre 2012 un numero di ore a credito molto superiore a quello riconosciutogli dall’azienda, e domandava in via alternativa il pagamento delle ore residue oppure la fruizione di riposi compensativi remunerati; inoltre rivendicava una maggiore retribuzione di risultato per il 2012. Il Tribunale gli aveva dato ragione solo in parte sul monte ore, mentre la Corte d’appello aveva accolto l’appello principale dell’azienda. In Cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: 1) omesso esame e violazione di norme su prassi aziendale, autonomia contrattuale e prevalenza di condizioni più favorevoli; 2) erronea valutazione della prova documentale e mancata ammissione della prova testimoniale; 3) vizi del procedimento di ricusazione di un componente del collegio d’appello e violazione delle norme su astensione/ricusazione; 4) nullità della sentenza per asserita cessazione dalle funzioni di un consigliere ausiliario relatore; 5) omessa pronuncia sul giudicato interno; 6) motivazione apparente e mancato esame della prassi aziendale; 7) gestione dei documenti prodotti dalla controparte e dedotta violazione della normativa sull’orario di lavoro; 8) motivazione apparente sul rigetto dell’appello incidentale relativo alla retribuzione di risultato e mancata CTU; 9) violazione dei doveri di buona fede nella regolazione delle spese, per non avere la corte considerato la prassi aziendale pregressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure. Sul punto centrale, ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato il dirigente medico non può vantare un diritto quesito a mantenere trattamenti economici o recuperi orari non previsti dalla contrattazione collettiva o da specifiche autorizzazioni, e che prassi aziendali contrastanti con legge e contrattazione sono irrilevanti, salvo eventuali profili risarcitori che però nel caso non erano stati allegati né provati. Ha inoltre escluso i vizi processuali dedotti in tema di ricusazione e composizione del collegio, ha considerato corretta la decisione sulla caducazione della pronuncia di primo grado dopo l’accoglimento dell’appello principale e ha ritenuto adeguata la motivazione sul rigetto della domanda relativa alla retribuzione di risultato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d’appello poteva qualificare giuridicamente la vicenda e definire il thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla censura sulla valutazione della prova documentale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza d’appello; la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione sul rigetto delle domande del lavoratore.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse affetta da motivazione apparente.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della sentenza per il mancato titolo del consigliere ausiliario; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato invalidità della decisione di appello.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di astensione obbligatoria sono state interpretate in senso stretto e non suscettibili di applicazione analogica.

  • art. 52 c.p.c.

    Il procedimento di ricusazione è stato ritenuto incidente e rapido, senza termine specifico di difesa previsto dalla legge.

  • art. 54 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla ricusazione; la Corte ha escluso le violazioni dedotte.

  • art. 69 d.l. n. 69 del 2013

    La mera attività professionale del giudice ausiliario per aziende ospedaliere in distretti finitimi non integra, di per sé, una causa di incompatibilità o ricusazione nelle ipotesi considerate.

  • art. 71 d.l. n. 69 del 2013

    I giudici ausiliari cessano dall’ufficio solo in caso di mancata conferma annuale o adozione degli appositi provvedimenti; non decadono automaticamente per il solo decorso del termine annuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato anche nel quinto e nell’ottavo motivo per omessa pronuncia e vizi di motivazione, ma la Corte ha escluso l’omissione e riconosciuto la decisione sulla domanda e sull’appello incidentale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie fotostatiche; la Corte ha precisato che tale disconoscimento non impedisce al giudice di accertare aliunde la conformità all’originale.

  • art. 4 d.lgs. n. 66 del 2003

    Richiamato nel motivo sull’orario di lavoro; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 7 d.lgs. n. 66 del 2003

    Richiamato nel motivo sull’orario di lavoro e i riposi; la Corte non ha ritenuto applicabile la deduzione nel caso concreto.

  • art. 14 L. n. 161 del 2014

    Richiamato insieme alla normativa sull’orario di lavoro; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    La contrattazione collettiva è stata indicata come fonte esclusiva dei trattamenti economici nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 2077 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che possa fondare nel pubblico impiego il mantenimento di trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva.

  • art. 2078 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza degli usi favorevoli; la Corte ha negato che prassi aziendali possano prevalere sulle fonti legali e contrattuali nel pubblico impiego.

  • art. 2087 c.c.

    La Corte ha ricordato che la sistematica richiesta di prestazioni eccedenti e la violazione dei riposi possono generare responsabilità datoriale per danno alla salute o alla personalità morale, ma nel caso tale domanda risarcitoria non era stata proposta/provata.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato per il danno alla salute potenzialmente derivante da prestazioni lavorative eccessive.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato, insieme all’art. 35 Cost., per il possibile danno alla personalità morale del lavoratore in caso di prestazioni temporali irragionevoli.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale di tutela del lavoro e della personalità morale del lavoratore.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese di lite in ragione della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato preclusivo sul punto dedotto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nei motivi relativi al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza d’appello sufficienti.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo finale sulla buona fede nelle spese; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel motivo finale sulla buona fede; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato i trattamenti economici del dipendente devono trovare fondamento nella contrattazione collettiva e nelle fonti legittimanti previste dall’ordinamento; non è configurabile un diritto quesito a conservare emolumenti o recuperi orari non previsti da tali fonti, neppure se erogati in passato in base a una prassi aziendale.
  • La prassi datoriale contrastante con legge o contrattazione collettiva è irrilevante ai fini del riconoscimento di diritti economici nel pubblico impiego; essa può rilevare solo, se ne ricorrono i presupposti e sia stata specificamente allegata e provata, sul piano risarcitorio per eventuali pregiudizi alla salute o alla personalità morale.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a rivalutare documenti, testimonianze o apprezzamenti di merito sono inammissibili.
  • Le cause di astensione obbligatoria e i correlati motivi di ricusazione del giudice sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi per analogia oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Nel procedimento di ricusazione non è previsto un termine di difesa autonomo né una sospensione automatica del processo per effetto della sola proposizione dell’istanza; una volta definita l’istanza, il giudizio principale prosegue secondo le scansioni già fissate.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale non equivale al disconoscimento della scrittura ai sensi dell’art. 215 c.p.c. e non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova.
  • L’eventuale pretesa del lavoratore per prestazioni eccedenti l’orario o per violazione dei riposi richiede, a seconda dei casi, l’allegazione e la prova dei presupposti specifici del diritto azionato o del danno lamentato; in mancanza, la domanda non può essere accolta.
  • La motivazione della sentenza d’appello è sufficiente quando renda comprensibile la ragione del rigetto delle domande e non si risolva in un’apparentazione meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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