Cassazione Penale, Sentenza n. 4158/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in un unico motivo con due profili: 1) vizio di motivazione e falsa applicazione degli artt. 533 c.p.p. e 73 comma 1 d.P.R. 309/1990 per carenza motivazionale e valutazione insufficiente del compendio probatorio, contestando la qualificazione della condotta come cessione (si afferma che Morra avrebbe svolto solo attività di intermediazione e che non vi siano sequestri, passaggi di denaro o materiali indicativi di cessione); 2) errata applicazione dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità) e vizio di motivazione nella mancata ricorrenza dell'ipotesi lieve, sostenendo che la pluralità e la tipologia delle droghe non escludono la lieve entità e che mancava la valutazione del principio attivo.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Prima, la Corte ha ritenuto che la critica costituisse mera ripetizione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, configurando un motivo generico e quindi inammissibile; secondo, anche a prescindere da tale inammissibilità, la richiesta di riesame del compendio probatorio non è consentita in Cassazione salvo vizio motivazionale manifesto, e la censura sulla valutazione probatoria non resiste. Quanto al profilo sull'art. 73, comma 5, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la non applicabilità della causa di lieve entità alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite (sentenza Murolo), valorizzando le modalità della condotta e il contesto criminale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 28/01/2022.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo c.p.
Richiamato come norma sostanziale connessa al concorso di persone nel reato; la sentenza impugnata ha applicato il concorso di persone a Morra in relazione alla cessione di stupefacenti
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso nel reato: Morra è stato ritenuto concorrente nell'attività di cessione, insieme a Luca Musella
art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice sulla cessione di stupefacenti: la Corte ha confermato la responsabilità per cessione (compresa l'intermediazione intesa come procurare ad altri)
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla lieve entità: la Corte territoriale ha valutato e ritenuto non applicabile la causa di lieve entità sulla base della valutazione complessiva degli indici previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 533 c.p.p.
Rinvio procedurale richiamato dal ricorrente in ordine alla motivazione: la Corte di legittimità ha ritenuto la censura viziata per genericità e per richiesta di nuovo esame del compendio probatorio, non ammessa in sede di cassazione
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza Murolo (Sez. Unite, 27/09/2018, n. 51063)
Richiamata come criterio guida per l'applicazione dell'art. 73, comma 5: la valutazione della lieve entità richiede esame complessivo e bilanciamento degli indici, non la semplice presenza di un singolo indice positivo; la Corte territoriale ha seguito questo percorso motivazionale
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammissibile limitarsi a ripetere le stesse doglianze già proposte e decise nei gradi precedenti: il ricorso deve evidenziare vizi specifici di diritto o una mancanza/manifesta illogicità della motivazione
- Il giudizio di legittimità non consente un libero riesame del compendio probatorio per riconsiderare la persuasività delle prove, salvo che non emergano vizî della motivazione di tipo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità su punti essenziali
- L'intermediazione nella materia degli stupefacenti rientra nella nozione di procurare ad altri ed è sanzionata come cessione: non è necessario che l'imputato abbia materialmente consegnato lo stupefacente o sia stato parte dell'accordo perfezionato tra venditore e acquirente
- L'applicazione della causa di lieve entità dell'art. 73, comma 5 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici previsti dalla giurisprudenza (quantitativi, modalità, contesto, pluralità, ecc.); la mera presenza di droghe eterogenee o di pluralità di cessioni non esclude automaticamente la lieve entità, ma spetta al giudice motivare la prevalenza o la compensazione degli indici
- Per ottenere l'accoglimento di un motivo relativo alla lieve entità è necessario dimostrare che la valutazione motivazionale del giudice di merito sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica, non basta la mera prospettazione alternativa di valutazione dei medesimi elementi
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