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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21784/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (anni 2 e mesi 4 di reclusione e euro 400,00 di multa) per il reato di rapina (artt. 110, 628 c.p.). NICOLOSI deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p. per la mancata adozione delle cautele nel riconoscimento fotografico, nonché la mancata verifica dell'attendibilità della persona offesa e il presunto travisamento dei fatti (mancata corrispondenza del taglio delle banconote). CRIMI censura la contraddittorietà e l'imprecisione del riconoscimento operato dalla persona offesa (sospetto condizionamento mediatico per pubblicazione di foto), rileva che era stato assolto per analoghe rapine in passato ma ugualmente identificato, contesta la mancata concessione dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità e delle attenuanti generiche e ritiene illogica la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: i ricorsi riproducevano in termini generici i motivi di appello senza formulare una critica analitica e specifica alle argomentazioni della Corte territoriale, col vizio di aspecificità; le questioni relative all'attendibilità del riconoscimento e alla valutazione delle risultanze sono questioni di merito e non sindacabili in sede di legittimità; la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto non determinante la mancata osservanza formale dell'art. 213 c.p.p. per i riconoscimenti fotografici in fase di indagini preliminari; la mancata applicazione dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità è stata adeguatamente motivata alla luce della violenza della condotta e del danno complessivo; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non risultano illogiche. Sono state condannate le spese processuali e i ricorrenti sono stati condannati al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e art. 628 cod. pen.

    art. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen.

    Norme che descrivono la partecipazione al reato e il delitto di rapina; sono la fattispecie sostanziale per cui i ricorrenti sono stati condannati

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Regola le formalità della ricognizione personale; la Corte ha precisato che le formalità di cui all'art. 213 non sono automaticamente obbligatorie per il riconoscimento fotografico in fase di indagini preliminari e la loro inosservanza non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità della prova

  • art. 214 cod. proc. pen.

    Collegata alle cautele procedurali per i riconoscimenti; la Corte ha ritenuto non applicabile l'obbligo formale come causa di nullità nel contesto del riconoscimento fotografico in fase di indagini

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi motivazionali e violazione di legge); la Corte ha rilevato l'aspecificità dei motivi che limitano l'esercizio del controllo di legittimità

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità; la Corte ricorda che la sua applicabilità richiede valutazione complessiva del danno e degli effetti sulla vittima, non solo il basso valore economico del bene

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata e priva di illogicità

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena; citato in relazione alla discrezionalità del giudice nel commisurare la pena

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è inammissibile quando il ricorso si limita a riprodurre i motivi d'appello senza una critica analitica e specifica delle argomentazioni del giudice di merito; occorre indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che rendono decisivo il vizio denunciato
  • Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari non è automaticamente nullo per la mancata osservanza delle formalità previste per la ricognizione personale dall'art. 213 c.p.p.; la rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità della dichiarazione e dal suo valore valutato dal giudice del merito
  • Le questioni di merito sulla credibilità della persona offesa e sulla valutazione degli indizi (es. corrispondenza degli indumenti, disponibilità di denaro, comportamento degli imputati) sono riservate al giudice di merito e non possono essere riconsiderate in Cassazione salvo vizi di logica o di diritto
  • L'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva degli effetti del fatto sulla vittima; non è sufficiente il modesto valore economico del bene
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare se la pena è significativamente superiore alla media edittale; in mancanza di illogicità la valutazione non è sindacabile in Cassazione
  • Le doglianze basate su ipotesi di condizionamento mediatico o su mere asserzioni prive di riscontri fattuali sono insufficienti a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione

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