Sentenza n. 374/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento Cat. -OMISSIS- adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 13 febbraio 2023 e, notificato il 19 febbraio 2023, recante la “Revoca della licenza di porto d’arma lunga per uso caccia”; - del Decreto di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, datato 31.01.2023 e, notificato il 19 febbraio 2023, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- ed avente ad oggetto: “il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti”; - e di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e conseguente revoca questorile della licenza di porto d'arma lunga per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 TULPS e la conseguente revoca della licenza di porto d'arma disposta dal Questore. Ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e sproporzione, sostenendo che l'episodio di lite familiare del 24 giugno 2021 fosse isolato e non sufficientemente grave. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando l'insufficiente indicazione delle ragioni della revoca e la mancata possibilità di dimostrare la propria buona condotta. Infine ha denunciato la violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, sostenendo che la valutazione dell'affidabilità e della buona condotta dovesse essere concreta e collegata a fatti caratterizzati da gravità, reiterazione e incidenza sulla vita familiare, sociale e relazionale, requisiti che a suo avviso non ricorrevano.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la lite non fosse un episodio ordinario o meramente verbale, poiché era caratterizzata da violenza verbale e fisica reciproca, distruzione di mobili e di un lampadario, forte eccitazione e atteggiamenti aggressivi persistenti anche dopo l'arrivo dei Carabinieri. La relazione di servizio, pur sintetica, è stata giudicata chiara e sufficiente a fondare la valutazione amministrativa. Il Collegio ha inoltre valorizzato il quadro di conflittualità familiare consolidata e permanente tra padre e figlio conviventi, dal quale l'Amministrazione ha tratto ragionevolmente il rischio di reiterazione di episodi violenti e il venir meno dell'affidabilità del ricorrente nella detenzione di armi. Ha escluso che l'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti o di ulteriori segnalazioni violente fosse decisiva, poiché il giudizio riguarda la pericolosità concreta della situazione e non una generica nozione astratta di buona condotta. La motivazione degli atti è stata ritenuta comprensibile, non illogica e coerente con la finalità preventiva dei poteri esercitati; la misura non è stata giudicata sproporzionata. Il TAR ha precisato che eventuali mutamenti sopravvenuti della situazione potrebbero giustificare nuove valutazioni amministrative. Spese compensate per la peculiarità della vicenda familiare.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il requisito non può essere valutato mediante una nozione generica e astratta di buona condotta, ma deve essere riferito a fatti concreti rilevanti per l'affidabilità nell'uso o nella detenzione delle armi.
art. 39 TULPS
Consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando venga meno l'affidamento sull'affidabilità del soggetto; il potere ha natura preventiva e può fondarsi su una valutazione prognostica del rischio.
art. 43 TULPS
a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
La licenza di porto d'armi presuppone un affidamento concreto circa il non abuso delle armi, valutabile anche sulla base di una situazione di conflittualità familiare grave e persistente, pur in assenza di condanne o precedenti penali.
sentenza Corte costituzionale n. 440/1993
La buona condotta non può essere assunta come criterio generico, astratto e indeterminato; l'Amministrazione deve individuare le specifiche condotte cui attribuisce rilevanza.
sentenza Corte costituzionale n. 311/1996
Conferma la necessità di una valutazione riferita a comportamenti concreti, anziché a un generico giudizio caratteriale o di moralità del richiedente.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e la conseguente revoca della licenza di porto d'armi possono essere legittimamente fondati su un episodio concreto di violenza familiare, anche in assenza di denunce, condanne o precedenti penali, quando le modalità dell'episodio rivelino una situazione di aggressività e conflittualità incompatibile con l'affidabilità richiesta per la detenzione delle armi.
- Nel valutare l'affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, l'Amministrazione può formulare un giudizio prognostico di pericolosità considerando non solo il singolo episodio, ma anche il contesto relazionale nel quale esso si è verificato, la stabilità della conflittualità e la concreta probabilità di reiterazione.
- La nozione di buona condotta rilevante per le autorizzazioni di polizia non può essere utilizzata come criterio astratto o come giudizio generale sulla personalità dell'interessato; deve invece essere ancorata a fatti specifici, concreti e motivatamente ritenuti incompatibili con l'affidamento di non abusare delle armi.
- L'assenza di precedenti penali, carichi pendenti o pregresse segnalazioni di violenza non impedisce di negare o revocare un'autorizzazione di polizia quando uno specifico episodio, valutato nel suo contesto, dimostri il venir meno dell'affidabilità richiesta per la detenzione o il porto di armi.
- La motivazione del provvedimento di pubblica sicurezza è sufficiente quando espone, anche mediante il richiamo a una relazione di servizio, i fatti concreti accertati, il contesto di persistente conflittualità e il percorso logico attraverso cui tali elementi conducono al giudizio di inaffidabilità; la misura preventiva non è sproporzionata se ragionevolmente diretta a prevenire il rischio di nuovi episodi violenti.
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