Cassazione Penale, Sentenza n. 31178/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato condannato per furto aggravato dalla violenza sulle cose. I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge per presunto difetto della condizione di procedibilità (assenza di querela); (2) vizi motivazionali e violazione di legge per il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo contenuto nella sentenza-documento (con richiesta di rideterminazione della pena alla luce della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.); (3) vizi motivazionali e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i profili principali del ricorso: il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché in atti risultava la denuncia-querela presentata da Francesca Sugamele; il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità e perché la Corte territoriale ha motivato correttamente l'esclusione della tenuità del fatto alla luce delle pregresse condanne dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte che chiedeva la rideterminazione della pena sulla base di un mero errore materiale contenuto nella sentenza-documento. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio il solo dispositivo contenuto nella sentenza-documento (che, per errore materiale, riportava un diverso provvedimento) e lo ha sostituito con un dispositivo che conferma la sentenza del Tribunale di Trapani del 23.3.2021, condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali e fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione (ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.). In sintesi, il ricorso è stato complessivamente respinto, salvo la correzione formale del dispositivo scrivente.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione ai motivi ammessi; la Corte ha valutato i motivi nei limiti di tale disciplina e ha rigettato quelli non pertinenti o manifestamente infondati.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Riferita alla circostanza attenuante che, se applicata concretamente, può richiedere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto però che la richiesta di rideterminazione basata su un mero errore materiale del dispositivo fosse inammissibile nella misura in cui eccedeva la correzione formale.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha escluso l'applicazione della norma avendo la Corte territoriale motivato la presenza di precedenti condanne che escludono il carattere non abituale del comportamento.
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte al processo telematico; la Corte annota l'avvenuta trasmissione e la valutazione delle conclusioni prodotte dalle parti.
artt. 599 e 592 c.p.p.
Richiamati nel dispositivo di cassazione come base procedurale per la conferma della sentenza e per il presidio formale del provvedimento; la Corte ha usato tali riferimenti per formalizzare la conferma della sentenza e l'annullamento limitato del dispositivo errato.
art. 544, comma 3, c.p.p.
Stabilisce il termine per il deposito della motivazione della sentenza; la Corte ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se il dispositivo scritto della sentenza contiene un errore materiale difforme da quanto pronunciato in udienza, la Cassazione può annullare senza rinvio il documento e sostituire il dispositivo per ripristinare la corrispondenza con la pronuncia orale, senza però procedere automaticamente a una nuova determinazione della pena salvo che non emerga un errore sostanziale.
- La mancata considerazione di una causa di non punibilità (art. 131-bis) richiede argomentazione specifica e prove circa la particolare tenuità del fatto e l'assenza di abitualità; doglianze generiche sono inammissibili.
- La contestazione della condizione di procedibilità (es. querela) è manifestamente infondata se in atti è presente la denuncia/querela: occorre verificare la documentazione probatoria prima di fondare il ricorso su tale vizio formale.
- Le richieste di rideterminazione della pena devono fondarsi su elementi sostanziali (es. diversa valutazione delle circostanze attenuanti) e non su mere correzioni formali; se esiste discrepanza tra motivazione e dispositivo, il rimedio può essere la correzione del dispositivo stesso quando l'errore sia meramente materiale.
- Le censure che non sono specifiche o non vengono adeguatamente motivate rischiano di essere dichiarate inammissibili; nei ricorsi in Cassazione è imprescindibile la precisione della censura e l'indicazione del concreto vizio di legge o del vizio motivazionale.
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