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Sentenza

Sentenza n. 5579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa alle opere presenti nel campeggio “La Lanterna”, nonché contro il verbale di sopralluogo e gli atti connessi

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietari di opere)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo la violazione dell’art. 35 c.p.a., poiché il primo giudice aveva dichiarato improcedibile l’intero ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della dichiarazione del gestore del campeggio di avere parzialmente ottemperato all’ordinanza di demolizione, limitatamente ai cespiti ritenuti di sua proprietà, e di avere ottenuto una proroga dei termini per la demolizione. Secondo gli appellanti, tale circostanza non incideva sul loro interesse all’annullamento dell’ordinanza, poiché le opere collocate sulle piazzole da loro utilizzate erano di loro proprietà e non erano state rimosse. È stato inoltre evidenziato che il gestore era proprietario soltanto di parte dei lotti e che sussistevano controversie sulla titolarità di ulteriori terreni e sulla possibilità di procedere alla rimozione delle opere appartenenti agli appellanti. Gli appellanti hanno riproposto anche i motivi di primo grado contro l’ordinanza di demolizione: omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990; difetto di motivazione sulle ragioni della demolizione e sul procedimento seguito; omessa qualificazione della gravità degli illeciti edilizi, con mancata distinzione tra totale difformità, variazioni essenziali e parziali difformità; difetto di motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, anche in ragione della ridotta consistenza urbanistica delle opere; erronea individuazione dei destinatari, essendo stati indicati proprietari dei fondi deceduti senza adeguati accertamenti sugli effettivi responsabili degli abusi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo che il TAR avesse erroneamente dichiarato improcedibile l’intero ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La parziale ottemperanza del gestore del campeggio riguardava soltanto i cespiti da lui ritenuti di propria proprietà e non le opere appartenenti agli appellanti, i quali conservavano un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’ordinanza di demolizione per poter permanere sulle aree e mantenere le costruzioni presenti sulle rispettive piazzole. Il TAR aveva inoltre omesso di considerare la distinta posizione processuale degli originari ricorrenti rispetto a quella del gestore, che aveva dapprima aderito alle conclusioni degli appellanti e successivamente dichiarato di avere ottemperato solo in parte. La sopravvenuta carenza di interesse avrebbe potuto, eventualmente, riguardare soltanto la posizione del gestore e le aree da lui fruite, non anche gli appellanti e le opere di loro proprietà. Poiché la sentenza di primo grado aveva così erroneamente escluso la permanenza dell’interesse al ricorso, il Consiglio di Stato ne ha dichiarato la nullità e ha rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., affinché esamini nel merito i motivi riproposti. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui l’art. 105, comma 1, c.p.a. trova applicazione anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso, qualora tale declaratoria derivi dall’erronea e palese esclusione della permanenza dell’interesse del ricorrente. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede elementi concreti e riferibili alla posizione del singolo ricorrente; non può fondarsi sulla parziale ottemperanza di un soggetto diverso rispetto agli altri ricorrenti e su beni differenti.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    “l’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente”

    La nullità della sentenza, con conseguente rimessione al primo giudice, ricorre anche quando il TAR abbia dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in modo palesemente erroneo, così privando la parte di un intero grado di giudizio.

  • art. 7 l. 241/1990

    Gli appellanti hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativamente all’ordinanza di demolizione; la questione non è stata esaminata nel merito dal Consiglio di Stato, essendo stata disposta la rimessione al primo giudice.

Massime di principio

  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere fondata su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili alla posizione del ricorrente e all’oggetto della sua domanda; la parziale ottemperanza dell’atto impugnato da parte di un altro soggetto non determina il venir meno dell’interesse degli ulteriori ricorrenti.
  • Quando più soggetti impugnano un provvedimento amministrativo in relazione a beni, aree o posizioni sostanziali distinti, il giudice deve esaminare autonomamente la permanenza dell’interesse di ciascuno e non può estendere agli altri ricorrenti gli effetti processuali derivanti dalla condotta o dall’eventuale acquiescenza di uno solo di essi.
  • La rimozione soltanto parziale delle opere oggetto di un’ordinanza di demolizione non fa venir meno l’interesse all’annullamento dell’ordinanza quando restino coinvolte opere di proprietà o nella disponibilità del ricorrente, la cui posizione non sia stata incisa dall’attività esecutiva posta in essere da altro soggetto.
  • L’art. 105, comma 1, c.p.a. si applica anche quando il giudice di primo grado abbia dichiarato improcedibile il ricorso, qualora tale pronuncia derivi dall’erronea e palese esclusione della permanenza dell’interesse del ricorrente; in tal caso il Consiglio di Stato dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al primo giudice per evitare la perdita di un grado di giudizio.
  • Il principio di applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a. alle sentenze erroneamente dichiarative dell’improcedibilità opera anche nei giudizi pendenti, trattandosi di regola processuale soggetta al principio tempus regit actum, purché l’applicazione favorisca e non comprima il diritto di azione e di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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