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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17765/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da un accordo, ritenuto dai giudici di merito concluso personalmente tra due persone fisiche, in forza del quale una parte si obbligava a far entrare l'altra, direttamente o tramite veicolo societario, nella compagine di una s.r.l. mediante aumento di capitale per 300.000 euro, con attribuzione del 49% delle quote. I ricorrenti contestano in cassazione: 1) la valutazione delle prove e l'accertamento dell'esistenza dell'accordo e dell'agire personale dell'obbligato; 2) la dichiarata carenza di interesse ad appellare di una società chiamata in giudizio, sostenendo la sussistenza di una soccombenza sostanziale e di un litisconsorzio necessario processuale; 3) la qualificazione della doglianza come difetto di titolarità passiva e non di legittimazione passiva; 4) l'affermazione della validità del contratto e della sua conclusione senza forma pubblica, deducendo requisiti essenziali, mancanza di accettazione conforme e nullità per difetto di forma; 5) la ritenuta inadempienza di una sola parte e l'aspetto dell'onere della prova, sostenendo che avrebbe dovuto provarsi l'inadempimento della controparte e l'esecuzione dell'accordo; 6) l'inammissibilità in appello di domande nuove relative alla quantificazione dei versamenti; 7) la liquidazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha respinto il ricorso, confermando l'impianto decisorio di merito; ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla rivalutazione del materiale istruttorio, sull'asserita nullità e sulla pretesa novità/violazione dell'onere probatorio, e ha ritenuto infondato il motivo relativo all'interesse ad impugnare della società, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'appello della società è stato ricondotto a un'impugnazione adesiva dipendente rispetto a quella del soggetto fisico e quindi destinato a seguire l'esito di quest'ultima. È stata confermata la validità dell'accordo negoziale concluso con il semplice consenso, la sua conclusione tra persone fisiche e l'inadempimento dell'obbligato, nonché la correttezza della declaratoria di inammissibilità delle nuove domande formulate in appello e della condanna alle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non se si contesta la mera ponderazione delle prove.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare richiede un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame e si collega a una nozione sostanziale di soccombenza.

  • art. 331 c.p.c.

    Si applica alle cause inscindibili o dipendenti; non alle cause scindibili, per le quali non è necessaria l'integrazione del contraddittorio in senso proprio.

  • art. 332 c.p.c.

    Nelle cause scindibili l'impugnazione verso le parti non immediatamente coinvolte ha funzione di mera litis denuntiatio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere la dedotta mancanza di un elemento essenziale del contratto; la censura è stata però reputata inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per sostenere l'assenza di un'accettazione conforme; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché concernente la ricostruzione del fatto negoziale.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinabilità dell'oggetto del contratto; la censura è stata respinta come attinente ai fatti.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità per difetto di forma del contratto preliminare; la Corte ha escluso che nel caso fosse richiesta forma pubblica, valorizzando il principio di libertà delle forme.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità; la doglianza è stata giudicata inammissibile perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato per il valore confessorio di alcuni atti; la censura è stata reputata inammissibile poiché volta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso una inversione dell'onere, ritenendo che la pretesa difensiva del ricorrente non scalfisse la ratio decidendi.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato a sostegno dell'eccezione di inadempimento; la Corte non ne ha ravvisato errata applicazione, ritenendo corretta la valutazione del comportamento inadempiente.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'inammissibilità di domande nuove in appello; la Corte ha confermato che la mera contestazione di un fatto non equivale a proposizione di una domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1306 c.c.

    Menziionato come ostacolo all'opponibilità del giudicato nei confronti del condebitore che non abbia partecipato utilmente al giudizio.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: è necessaria la specifica allegazione dell'uso di prove non acquisite al processo o dell'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • L'interesse ad impugnare va apprezzato in termini sostanziali: sussiste solo se dall'eventuale accoglimento del gravame può derivare una concreta utilità giuridica idonea a eliminare un pregiudizio attuale o potenziale, non per la sola divergenza tra domande formulate e dispositivo.
  • Nelle cause scindibili non opera il litisconsorzio necessario in appello; l'impugnazione verso le altre parti ha funzione di mera denuntiatio litis, mentre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. riguarda solo le cause inscindibili o dipendenti.
  • La qualificazione della legittimazione passiva va distinta dalla titolarità passiva del rapporto dedotto: se la parte intende contestare che l'obbligazione sia stata assunta personalmente dal convenuto, la questione attiene al merito della ricostruzione del rapporto e non a una mera condizione dell'azione.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile quando mira soltanto a contestare l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito; la violazione di legge postula un errore nell'interpretazione della norma astratta, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • In mancanza di una specifica previsione di forma, un accordo negoziale può essere validamente concluso con il semplice consenso delle parti; la nullità per difetto di forma non può essere affermata in via apodittica, ma richiede l'esistenza di una norma che imponga la forma vincolata.
  • La contestazione di un fatto in giudizio non equivale di per sé alla proposizione di una domanda: per superare il divieto di nova in appello è necessario che il thema decidendum sia stato effettivamente introdotto come domanda, eccezione o motivo ritualmente dedotto nel grado precedente.
  • La doglianza sull'ingiustizia o eccessività della liquidazione delle spese richiede una specifica critica alla statuizione di condanna e alla relativa quantificazione, non essendo sufficiente una generica censura di merito o di equità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

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