Cassazione Penale, Ordinanza n. 02466/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di tentato furto in abitazione in concorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato alla pena di due anni di reclusione e 1.000 euro di multa per tentativo di furto in abitazione in concorso. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: contestazione della responsabilità penale e della valutazione delle prove; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; omesso riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili o manifestamente infondate, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a riproporre in modo generico questioni già dedotte in appello, senza confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era sufficiente, trattandosi di sanzione determinata in misura media o prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
artt. 56, 110 e 624-bis c.p.
individuano il titolo di reato per cui l’imputato è stato condannato: tentativo, concorso di persone e furto in abitazione.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua e immune da vizi logici, non sindacabile in cassazione se adeguata.
art. 62 n. 4 c.p.
richiamato dal ricorrente quale attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il motivo è stato ritenuto non confrontarsi con la motivazione di merito.
art. 606, lett. e), c.p.p.
il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura autonoma del compendio probatorio o una nuova valutazione dei fatti.
artt. 581 e 591 c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la mancanza di tale confronto determina inammissibilità.
art. 133 c.p.
la determinazione della pena entro i limiti edittali, specie se in misura media o prossima al minimo, è riservata al giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o una "rilettura" alternativa dei fatti: il controllo di legittimità riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la sostituzione del giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello senza misurarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; se il giudice di merito spiega in modo coerente le ragioni del diniego, la decisione non è sindacabile.
- La doglianza sulla pena è infondata quando la sanzione è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, poiché in tal caso la motivazione può essere anche sintetica e resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- L’impugnazione penale deve contenere una critica argomentata del provvedimento, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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