Ordinanza n. 9982/2026 - Roma, Sezione 2
per l’ottemperanza e l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17625 del 18 settembre 2018, resa nel procedimento n. R.G. 24426/2016 intercorso fra le parti, nonché, ai fini della camera di consiglio del 27 maggio 2026, per l’esame dell’istanza di parte ricorrente del 9.2.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Persistente mancata esecuzione, da parte di Roma Capitale, della sentenza civile che imponeva l’adeguamento della condotta fognaria comunale a servizio dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 17625 del 18 settembre 2018, che aveva condannato Roma Capitale, tra l’altro, ad adeguare la condotta fognaria comunale relativa all’immobile, mediante un impianto idoneo e apparati atti a garantire il normale deflusso delle acque. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 103252/2021, ordinando all’amministrazione di eseguire il giudicato entro novanta giorni e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Nonostante le successive ordinanze collegiali, le attività di verificazione e l’ordine rinnovato al commissario con ordinanza n. 12622/2024, il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione di ulteriori disposizioni nei confronti sia di Roma Capitale sia del commissario ad acta, nonché l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del ricorrente, rilevando che la documentazione e gli aggiornamenti acquisiti confermavano l’ingiustificata persistente inadempienza di Roma Capitale. In particolare, non risultava definito né attuato il proposito di eseguire i lavori nel periodo estivo. Il Collegio ha ordinato al commissario ad acta, con la collaborazione delle parti e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di dare completa esecuzione al giudicato entro il 15 settembre 2026, ferma la possibilità per l’amministrazione di eseguire direttamente gli obblighi. È stato ribadito che il commissario ha il potere-dovere di sostituirsi all’amministrazione inerte nello svolgimento delle attività procedimentali e nell’adozione degli atti necessari. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola, nei limiti di compatibilità con la tutela del pubblico erario, in euro 150 per ogni giorno di ritardo o mancata esecuzione a decorrere dal 16 settembre 2026, con riserva di rivalutare, in caso di escussione, i presupposti per la segnalazione agli organi di giustizia contabile. Ha imposto al commissario il deposito, entro il 16 settembre 2026, di una relazione sulle attività svolte e ha fissato una nuova camera di consiglio per il 23 settembre 2026, al fine di monitorare l’esecuzione. Le spese non risultano specificamente regolate nel testo.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in euro 150 per ogni giorno di ritardo a partire dal 16 settembre 2026, nei limiti di compatibilità con la tutela del pubblico erario.
art. 702 c.p.c.
Indicato quale rito nell’ambito del quale era stata pronunciata la sentenza civile posta a fondamento del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, ove persista l’inadempimento dell’amministrazione anche dopo l’ordine giudiziale di esecuzione e la nomina del commissario ad acta, il giudice può impartire al commissario un termine puntuale per la completa attuazione del giudicato e disporre il monitoraggio mediante il deposito di una relazione sulle attività svolte.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza ha il potere-dovere di sostituirsi all’amministrazione inerte nello svolgimento delle attività procedimentali e nell’adozione degli atti conseguenti e necessari per l’esecuzione del giudicato.
- La possibilità per l’amministrazione di eseguire direttamente il giudicato non esclude né paralizza il potere concorrente del commissario ad acta di intervenire in sostituzione dell’amministrazione quando questa rimanga inerte.
- In presenza di un inadempimento protratto e non collaborativo nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente da un termine futuro assegnato per l’adempimento e quantificata tenendo conto della compatibilità con la tutela del pubblico erario.
- L’esecuzione del giudicato deve avvenire mediante la collaborazione delle parti e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche quando l’attività esecutiva coinvolga un commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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