Cassazione Civile, Sentenza n. 9142/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul diritto al rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata dalla società Pedona Petroli. In primo grado e in appello la contribuente aveva ottenuto il rimborso ritenendo l'IRBA incompatibile con il diritto UE (mancanza di "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE). La Regione impugna in Cassazione contestando, tra l'altro, (i) omissione di pronuncia sulla eccezione di traslazione dell'imposta sul consumatore finale (e quindi sull'eventuale indebito arricchimento), (ii) errata applicazione delle norme sui rimborsi (art.29 l.428/1990 e art.14 TUA), (iii) omissione di esame di fatti e documenti rilevanti e (iv) omesso esercizio di poteri istruttori; inoltre la Regione deduce questioni di legittimazione (legitimatio ad causam e legittimazione passiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione in punto di nullità/irrilevanza della causa perché la controversia non poteva essere proposta nella forma esperita. La Corte ha ritenuto che la domanda di rimborso, stante la natura "erariale" e l'attuazione centrale dell'IRBA, dovesse essere diretta all'Agenzia delle Dogane (legittimazione passiva esclusiva) e che mancava il presupposto di proponibilità dell'azione nei confronti della Regione. Conseguentemente la sentenza impugnata della Corte di giustizia tributaria è stata cassata senza rinvio e la causa è stata dichiarata inammissibile (o non proponibile) per difetto dei presupposti dell'azione.
Norme richiamate
art. 1, legge 14 giugno 1990, n. 158
l'applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale
Fondamento normativo dell'autonomia impositiva regionale; usato per inquadrare l'IRBA come tributo previsto dalla legislazione statale delegata alle regioni
art. 17, decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
Le Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro
Regolamenta l'istituzione dell'IRBA; la Corte usa la norma per ricostruire il modello normativo da cui l'IRBA prende origine
art. 18 e art. 19, decreto legislativo n. 398/1990 (abrogati)
Richiamate per ricostruire l'evoluzione soggettiva del tributo e le modalità originarie di imputazione del carico fiscale
art. 3, legge regionale Piemonte n. 47/1993 (art. 3 l.r. Piemonte n.47/1993)
l'imposta è dovuta nella misura massima consentita ... dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dall'introito della somma
Norma regionale istitutiva dell'IRBA in Piemonte; la Corte la prende in considerazione per valutare la struttura locale dell'imposta e la destinazione del gettito
art. 3, comma 13, legge n. 549/1995
L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione ... o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice
Modifica la soggettività del tributo (soggetto passivo divenuto il concessionario/società petrolifera) e collega la gestione procedurale all'amministrazione centrale (Agenzia delle Dogane)
art. 29, comma 2, legge n. 428/1990
Disciplina il diritto al rimborso dei tributi erariali; la parte censura l'applicazione della regola dei rimborsi quando l'imposta sia stata traslata sul consumatore, mentre la Corte richiama che il fornitore è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso ma che la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Dogane
art. 14, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Norma richiamata dalla Regione per la disciplina dei rimborsi sulle accise; contestata l'omessa valutazione della Corte d'appello dell'applicabilità della disciplina dei rimborsi
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Potere istruttorio del giudice tributario; la Regione aveva chiesto esercizio di poteri istruttori per accertare la traslazione, richiesta non ritenuta decisiva dalla Corte di legittimità in relazione alla proponibilità dell'azione
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova; rilevato nella discussione sulla prova della traslazione dell'imposta e dell'eventuale arricchimento indebito
art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto ...
La Corte richiamata dalla Cassazione (e dalla CGUE) per stabilire che l'IRBA manca della "finalità specifica" richiesta dalla direttiva e pertanto è incompatibile con il diritto dell'Unione
art. 1, comma 628, legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021)
sono abrogati ... disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte
Norma che ha abrogato formalmente l'IRBA a decorrere dal 1° gennaio 2021; la Corte valuta l'efficacia di tale abrogazione alla luce dell'incompatibilità con il diritto UE
Massime di principio
- Se un tributo regionale derivato è incompatibile con il diritto dell'Unione (mancanza di "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE), il prelievo è illegittimo e può dar luogo al rimborso anche per annualità anteriori alla formale abrogazione, per effetto del principio di effettività del diritto UE.
- Il soggetto legittimato ad agire per ottenere il rimborso di tributi "erariali" percepiti in violazione del diritto UE è il fornitore/versante (il c.d. 'cedente' o soggetto obbligato al versamento), ma la legittimazione passiva per la domanda di rimborso spetta all'Amministrazione finanziaria competente (Agenzia delle Dogane) e non necessariamente alla Regione che ha ricevuto il gettito.
- La prova della traslazione dell'imposta sul consumatore finale e dell'eventuale indebito arricchimento grava sulla parte che la deduce (art. 2697 c.c.); la mera affermazione apodittica non è sufficiente e la Regione, priva di dati amministrativi dettagliati sui versamenti, non può sostituirsi all'Amministrazione centrale nella verifica dei versamenti.
- Prima di proporre azioni giudiziarie per il rimborso è necessario rivolgere l'istanza al corretto soggetto amministrativo (in casi come l'IRBA l'Agenzia delle Dogane) perché la mancata proposizione della domanda o la proposizione nei confronti del soggetto non legittimato può determinare l'inammissibilità della causa.
- La disapplicazione di norme interne incompatibili con il diritto UE può rendere "non dovuto" il tributo anche per periodi precedenti alla formale soppressione legislativa; tuttavia, il percorso amministrativo e processuale per ottenere il rimborso deve rispettare le regole di legittimazione attiva e passiva e l'onere della prova.
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