Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05461/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2008 da parte della società poi incorporata in una fusione per incorporazione. L'Agenzia delle entrate, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dell'anno successivo, contestò alla società incorporante l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2008 e richiese IVA, interessi e sanzioni. La società incorporante, dopo aver chiesto il riconoscimento del credito e pagato interessi e sanzioni in misura ridotta, agì in responsabilità contro l'ex amministratore della società incorporata e contro il professionista incaricato della trasmissione della dichiarazione, chiedendo il risarcimento del danno. La corte d'appello, in parziale riforma del primo grado, ha ritenuto responsabili in solido amministratore e delegato, ma limitatamente a 1/12 della sanzione che sarebbe stata dovuta in caso di ravvedimento operoso tempestivo, oltre rivalutazione e interessi, ravvisando un concorso di colpa anche della società incorporante per omesso controllo dopo la fusione e per mancata impugnazione dell'atto impositivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2380-bis e 2392 c.c. e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale imposto all'amministratore dell'incorporante un dovere di verifica della situazione fiscale pregressa dell'incorporata; 2) violazione delle norme in tema di IVA e compensazione, sostenendo che il credito IVA della società incorporata non poteva essere trattato come mera questione formale e che la corte aveva erroneamente attribuito rilievo al mancato ravvedimento e al concorso di colpa; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata la censura sulla pretesa cesura tra società incorporante e incorporata: nella fusione per incorporazione vi è integrazione/compenetrazione tra i soggetti e i rapporti passivi, inclusa la responsabilità per infrazioni pregresse, si trasferiscono all'incorporante; inoltre, il nuovo soggetto è tenuto a presentare anche la dichiarazione IVA relativa al periodo anteriore alla fusione, sicché l'omesso controllo sull'adempimento fiscale della società incorporata è giuridicamente rilevante. La Corte ha anche ribadito che il diritto al credito IVA incide sull'an e sul quantum di interessi e sanzioni, poiché la compensazione produce effetti estintivi dal momento della coesistenza dei debiti e, quando il debito d'imposta è estinto da un credito esistente e anteriore, non maturano interessi e non si applicano le sanzioni previste per omessi versamenti o uso di crediti inesistenti. È stato invece accolto il terzo motivo: la sentenza d'appello è stata cassata per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese di lite liquidate in primo grado e già versate, con rinvio alla corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come base del ricorso per denunciare violazioni di legge

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita mancanza di motivazione

  • art. 2380-bis c.c.

    richiamato in relazione ai doveri degli amministratori di società per azioni

  • art. 2392 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità degli amministratori

  • art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    "la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione"

    in caso di fusione per incorporazione, la dichiarazione IVA deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione anche per il periodo antecedente della incorporata

  • art. 5-bis, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998

    la società risultante dalla fusione o incorporante deve presentare la dichiarazione IVA della società incorporata per il periodo di riferimento

  • art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla corte territoriale per il ravvedimento operoso entro i termini previsti

  • art. 1242, comma 1, c.c.

    la compensazione produce effetto estintivo dal giorno della coesistenza dei due debiti, indipendentemente dal momento della loro nascita

  • art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997

    le sanzioni per omessi versamenti o crediti inesistenti non si applicano quando il debito d'imposta è eliso da un credito esistente e corrispondente

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese di lite integra vizio denunciabile in cassazione

Massime di principio

  • Nella fusione per incorporazione opera una compenetrazione tra incorporante e incorporata, con successione dell'incorporante nei rapporti attivi e passivi della società estinta, compresi quelli relativi a violazioni fiscali pregresse.
  • Dopo la fusione, l'incorporante è tenuta a verificare gli adempimenti fiscali della società incorporata, quando dalla loro corretta gestione dipendano gli effetti tributari della fusione stessa e la possibilità di ravvedimento operoso.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA della società incorporata può integrare responsabilità dell'amministratore dell'incorporante se questi omette i controlli dovuti sui pregressi adempimenti fiscali.
  • Il credito IVA esistente e maturato in un periodo precedente può incidere sull'an e sul quantum di interessi e sanzioni relative all'imposta successiva, poiché la compensazione estingue il debito dal momento della coesistenza dei crediti e non rileva il momento genetico dei singoli debiti.
  • Le sanzioni previste per omessi versamenti o per l'utilizzo di crediti inesistenti non sono applicabili quando il debito tributario sia in concreto estinto mediante compensazione con un credito effettivamente esistente.
  • Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su una domanda di restituzione delle spese di lite formulate dalla parte soccombente in primo grado, poiché l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiSocietarioTributiProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.