Sentenza n. 2869/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento del silenzio formatosi sulla diffida della ricorrente in data 2 ottobre 2025, avente ad oggetto la richiesta di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia-urbanistica ex art. 27 D.P.R 380/2001 s.m.i. nonché, per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata a provvedere con l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sulla diffida del 2 ottobre 2025 volta all'attivazione dei poteri di vigilanza edilizia-urbanistica ex art. 27 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’inerzia formatasi sulla diffida del 2 ottobre 2025 e la condanna della Città di Guidonia Montecelio ad adottare un provvedimento espresso nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia-urbanistica previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 29 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’azione e ha chiesto che il Tribunale ne prendesse atto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse all’azione. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la sussistenza del silenzio né la fondatezza della pretesa all’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia-urbanistica. In considerazione delle peculiarità della vicenda e di quanto esposto dall’amministrazione resistente nella nota del 9 dicembre 2025, le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è indicata quale base dei poteri di vigilanza edilizia-urbanistica che la ricorrente aveva chiesto all’amministrazione di attivare; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla ricorrente nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione sopravvenuta della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito la pretesa azionata.
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’interesse alla pronuncia viene meno durante il processo, il giudice deve arrestare la decisione alla declaratoria di improcedibilità e non è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’inerzia o a ordinare all’amministrazione di provvedere.
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