Cassazione Civile, Ordinanza n. 06183/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per Irpef dell’anno d’imposta 2006, oltre interessi e compensi di riscossione, a valle di un precedente accertamento che aveva rettificato il reddito della contribuente in relazione a una plusvalenza da cessione di partecipazioni. La contribuente aveva avviato una procedura di rivalutazione, pagando un’imposta sostitutiva, ma non aveva prodotto l’originale della perizia. In primo grado la cartella era stata annullata solo per euro 12.333,33 già versati; la decisione era stata poi confermata in appello, con rigetto sia dell’appello principale della contribuente sia di quello incidentale dell’Ufficio. In cassazione la ricorrente propone otto motivi: 1) denuncia la violazione degli artt. 67 TUIR e 5 e 7 l. 448/2001, sostenendo che, se la plusvalenza accertata era di euro 646.467,00 e la rivalutazione era stata pagata al 4%, la somma da sottrarre avrebbe dovuto essere euro 25.858,68 e non euro 12.333,33; 2) contesta la notifica della cartella a mezzo posta direttamente da parte dell’agente della riscossione; 3) deduce nullità della cartella per mancata allegazione della sentenza CTR Liguria richiamata per relationem e per insufficiente specificazione dell’organo emittente; 4) lamenta difetto di motivazione sulla base legale della riscossione coattiva e sul quantum preteso; 5) deduce difetto di motivazione sugli interessi; 6) deduce difetto di motivazione sulla fonte legale e sui compensi dell’esattore, ritenuti inoltre illegittimi; 7) contesta l’omessa indicazione dell’organo giurisdizionale competente per l’impugnazione; 8) contesta l’indicazione del responsabile del procedimento, ritenendo che l’indicazione del coordinatore provinciale fosse sostanzialmente equivalente a omissione. La Corte rileva preliminarmente che sul punto dell’importo già versato si era formato giudicato interno, poiché la CTR aveva respinto l’appello incidentale dell’Agenzia, e dichiara comunque il motivo inammissibile per novità, genericità e difetto di specificità/documentazione. Gli altri motivi vengono respinti o dichiarati inammissibili: la notifica diretta via posta è valida; la motivazione per relationem è sufficiente se l’atto presupposto è conosciuto o conoscibile e il contribuente non prova un concreto pregiudizio difensivo; la mancata indicazione della base legale della riscossione e degli interessi non integra, nel caso concreto, nullità; i compensi dell’esattore trovano base legale nella disciplina applicabile ratione temporis; l’indicazione dell’organo giurisdizionale o del responsabile del procedimento non comporta nullità in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Rileva che sul primo tema si era formato un giudicato interno quanto alla detrazione della somma già versata, e che i restanti motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili per mancata specifica riproduzione del contenuto della cartella o dei documenti rilevanti, per genericità delle censure o per assenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Conferma quindi la legittimità della cartella di pagamento nei limiti già riconosciuti dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 67 TUIR
Richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione della plusvalenza imponibile da cessione di partecipazioni.
artt. 5 e 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamati dalla ricorrente in tema di rivalutazione delle partecipazioni e imposta sostitutiva; la Corte osserva però che la questione dell’importo già versato era coperta da giudicato interno e comunque non specificamente provata.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 7 l. n. 212 del 2000
L’obbligo di motivazione serve a consentire al contribuente pieno esercizio del diritto di difesa; non occorre allegare atti già conosciuti o agevolmente conoscibili, e la nullità non discende automaticamente da ogni difetto di indicazione se non vi è concreto pregiudizio difensivo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La mancata indicazione della fonte legale del potere di riscossione non è, nel caso di specie, elemento invalidante espressamente sanzionato a pena di nullità.
art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973
Costituisce la base normativa degli interessi di mora indicati in cartella; non è necessaria la specificazione dei singoli saggi periodici o delle modalità di calcolo in presenza degli elementi essenziali.
art. 17, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999
Fornisce la base legale dei compensi del servizio di riscossione nella disciplina applicabile ratione temporis.
art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la riscossione del residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 131 del 2008
È sufficiente l’indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla sua funzione apicale o meno, per evitare la nullità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come norma di deduzione dei motivi per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che, in relazione a taluni profili fattuali non specificamente provati, la censura sarebbe comunque inammissibile anche sotto il profilo del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.
La ricorrente deve indicare specificamente e localizzare nei fascicoli di merito i documenti su cui il motivo si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata nel dispositivo in tema di contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori precisazioni.
Massime di principio
- In materia tributaria, la motivazione per relationem della cartella è valida quando l’atto presupposto è già conosciuto dal contribuente o comunque agevolmente conoscibile; la nullità richiede che il difetto motivazionale produca un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La cartella di pagamento che si limiti a dare esecuzione a un titolo presupposto già definito può richiamare tale titolo e indicare gli importi accessori senza dover riprodurre analiticamente la base normativa o i singoli criteri di calcolo, se gli elementi essenziali consentono al destinatario di comprendere la pretesa.
- La mancata indicazione nella cartella di alcuni dettagli formali, come la precisa articolazione dell’organo giurisdizionale competente o la qualifica non apicale del responsabile del procedimento, non determina di per sé nullità se l’atto consente comunque l’identificazione del presupposto e non è allegata una specifica lesione difensiva.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si fonda su un documento o su un fatto processuale deve essere specificamente autosufficiente: il ricorrente deve indicare dove il documento sia stato prodotto e quale sia il suo contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non può essere dedotta in cassazione, come nuovo tema di contestazione, una questione di merito che non risulti ritualmente introdotta nei gradi precedenti o che sia coperta da giudicato interno formato sulla statuizione non impugnata.
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