Ordinanza n. 559/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14.07.2025, con il quale il Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha rigettato il ricorso ed ha confermato la sanzione disciplinare di giorni cinque di consegna semplice disposta nei confronti del ricorrente; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 3.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e conferma della sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna semplice
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha rigettato il ricorso gerarchico e confermato la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna semplice, nonché la sanzione originaria adottata dal Comandante del reparto Allievi Marescialli. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che la documentazione acquisita non consente di individuare la sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, dato necessario per determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di indicare e documentare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la propria sede di servizio al momento della proposizione del ricorso, così da consentire la verifica della competenza territoriale del Tribunale. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 27 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale criterio per individuare la competenza territoriale del giudice amministrativo, la cui verifica richiede la conoscenza della sede di servizio del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la competenza territoriale dipende dalla sede di servizio del ricorrente, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire l'indicazione e la documentazione relativa a tale sede prima di decidere la causa.
- L'ordinanza istruttoria che dispone l'accertamento della competenza territoriale non definisce la domanda di annullamento e comporta il rinvio della trattazione a una successiva udienza.
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