Sentenza del 28/10/2015 n. 21975 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - Ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario alla riscossione - Riproposizione nei suoi confronti, da parte dell'appellato, delle questioni assorbite in primo grado - Inerzia delle parti - Estinzione dell'intero giudizio - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRPEG relativa all'anno d'imposta 2001. L'Agenzia contestava la sentenza della CTR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in seguito allo sgravio della cartella, sostenendo che lo sgravio era stato eseguito provvisoriamente in attuazione della sentenza di primo grado e non implicava acquiescenza. La contribuente, con ricorso incidentale, deduceva invece l'estinzione del giudizio di appello per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di ESATRI, concessionario della riscossione, al quale erano riferibili i vizi formali della cartella riproposti in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della contribuente e dichiarato assorbito quello principale dell'Agenzia. Ha ritenuto valido l'ordine della CTR di integrare il contraddittorio nei confronti di ESATRI, poiché in appello la contribuente aveva riproposto contestazioni relative a vizi propri della cartella, direttamente imputabili al concessionario. L'inerzia delle parti, soprattutto dell'Agenzia appellante, ha determinato l'estinzione dell'intero giudizio di appello ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità, pari a 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992
L'inerzia delle parti nell'integrazione del contraddittorio ha prodotto una causa estintiva dell'intero giudizio.
La mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel processo tributario determina l'estinzione del giudizio, non soltanto l'inammissibilità dell'impugnazione, quando l'integrazione sia necessaria per le questioni effettivamente devolute.
Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992
Il concessionario della riscossione è parte legittimata quando la controversia riguarda vizi propri della cartella o dell'avviso di mora direttamente a lui imputabili.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa per la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
Art. 329 c.p.c.
Lo sgravio della cartella eseguito in ottemperanza provvisoria a una sentenza favorevole al contribuente non costituisce, di per sé, acquiescenza implicita né impedisce all'Amministrazione di proporre impugnazione, mancando un comportamento univoco in tal senso.
Art. 382 c.p.c.
La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio, poiché l'estinzione del giudizio rendeva non necessario un nuovo esame nel merito.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza tributaria è nulla per carenza di motivazione solo quando l'omissione impedisce totalmente di individuare l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione; una motivazione sintetica non è sufficiente, da sola, a determinare la nullità.
Massime di principio
- Se in appello vengono riproposte questioni relative a vizi propri della cartella di pagamento, imputabili al concessionario della riscossione, il concessionario deve essere ritualmente coinvolto nel giudizio quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio.
- L'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro il termine stabilito: l'inerzia può comportare l'estinzione dell'intero giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
- L'estinzione dell'appello comporta, in linea generale, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, se non vi sono altri gradi o impugnazioni validamente proposte.
- Occorre distinguere tra contestazioni sul fondamento della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore, e vizi formali della cartella, riferibili al concessionario della riscossione.
- Lo sgravio disposto dopo una sentenza favorevole al contribuente può essere una mera esecuzione provvisoria della decisione e non implica automaticamente rinuncia all'impugnazione o acquiescenza.
- Quando il contribuente ripropone in appello questioni rimaste assorbite in primo grado, tali questioni possono incidere sugli obblighi di partecipazione al giudizio delle parti cui i vizi sono imputabili.
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