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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10987/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Del Prete impugna l'ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Roma che ha parzialmente confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal G.I.P. di Velletri (11/03/2024) relativo a reati fiscali (art. 2 D.Lgs. 74/2000, capi 21-24) e a riciclaggio (capo 12). Denuncia in particolare: carenza e apoditticità della motivazione circa la non attendibilità dei formulari di identificazione dei rifiuti e delle dichiarazioni dei destinatari, omissione di valutazione dei bonifici prodotti dalla FDP/Italfer, mancata considerazione dell'inerenza dei costi (IRES) e dell'assenza di profitto sequestrabile, omissione di motivazione sugli elementi relativi ai prelievi in contanti e al fumus di inesistenza oggettiva delle operazioni, illegittima integrazione della motivazione del decreto del G.I.P. da parte del tribunale in relazione all'elemento soggettivo del reato (art. 648-bis c.p.), e vizio di competenza territoriale (sostiene che la competenza fosse del Tribunale di Latina).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le contestazioni attengano alla valutazione della motivazione e a questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito motivazione sufficiente, esaminando le censure e fondando il fumus commissi delicti su un complesso di elementi probatori (tra cui l'analisi della natura 'cartiera' della COFER, la ricostruzione dei flussi di contributi Covid e trasferimenti a terzi). Ha chiarito che il giudice cautelare non è tenuto a rispondere punto per punto a ogni argomento difensivo e che il riesame non può sostituirsi al G.I.P. solo quando manchi totalmente la motivazione sui requisiti essenziali; la parziale integrazione è legittima se gli aspetti mancanti sono marginali ed evincibili. Ha respinto le censure sulla competenza territoriale come questioni di fatto. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di motivazione degli atti e viene richiamata per valutare se l'ordinanza e il riesame abbiano fornito motivazione sufficiente; la Corte precisa che non è richiesta risposta puntuale a ogni singola deduzione difensiva, ma una motivazione logicamente coerente che evidenzi gli elementi essenziali.

  • art. 193 decreto legislativo n. 152 del 2006

    Normativa ambientale citata in relazione ai formulari di identificazione dei rifiuti; la questione riguarda la valenza probatoria di tali formulari nel contesto delle accuse.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme evocate dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali; in generale attiene all'esame e alla valutazione delle prove documentali.

  • art. 12-bis decreto legislativo n. 74 del 2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di identificazione del profitto fiscale e deducibilità/inerenza dei costi; la Corte richiama che la censura su criteri di identificazione del profitto attiene a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione se non fondate su vizi di legge.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma indicata dal ricorrente nel quadro delle censure; attiene a reati connessi alla falsità nelle dichiarazioni e viene evocata nella ricostruzione delle condotte contestate.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure processuali; norma connessa alle formalità e alla motivazione degli atti giudiziari.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Definisce il reato di riciclaggio; il ricorrente contestava l'assenza dell'elemento soggettivo rispetto a tale fattispecie; la Corte ha considerato la questione come valutazione indiziaria compatibile con la decisione cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma che fissa la persuasività richiesta per le misure cautelari personali; la Corte la richiama per distinguere il livello di prova richiesto nelle misure reali (fumus e serietà degli indizi) rispetto alle misure personali.

  • artt. 8 e 16 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto della determinazione della competenza territoriale rispetto ai reati tributari; la Corte condivide il criterio del luogo del primo reato (emissione della prima fattura) per individuare la competenza nel caso di specie.

  • artt. 309, comma 9 e 324, comma 7 cod. proc. pen.

    Norme citate in relazione alla nullità per totale omissione motivazionale; la Corte precisa che la nullità deriva solo quando la motivazione manchi totalmente su un requisito essenziale come fumus o periculum in mora.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di sequestro (ammissibilità limitata alle violazioni di legge); la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma.

  • art. 2 decreto legislativo n. 74 del 2000

    Norma relativa ai reati tributari (frode fiscale) evocata nella ricostruzione dei capi 21-24; utilizzata per individuare il tema sostanziale oggetto del sequestro.

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo la censura sulla motivazione è ammissibile solo se riguarda vizi di diritto evidenti o la totale assenza di motivazione su un requisito essenziale; le contestazioni che si limitano a rimodulare la valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Il giudice cautelare deve motivare in modo coerente e sufficiente, ma non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che emergano chiaramente gli elementi essenziali che giustificano il provvedimento.
  • Il riesame può integrare la motivazione del provvedimento del G.I.P. solo se non sussiste una totale omissione motivazionale sui requisiti essenziali (fumus o periculum); la parziale integrazione è ammessa quando gli aspetti mancanti sono marginali ed evincibili dagli atti.
  • Questioni di fatto complesse (es. valutazione della natura 'cartiera' di una società, inerenza di costi fiscali, valutazione dei flussi finanziari) sono tipicamente riservate al merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo errori di diritto o vizi motivazionali radicali.
  • La competenza territoriale fondata su elementi fattuali specifici (es. luogo di emissione della prima fattura) è una valutazione di merito; la sua contestazione in Cassazione richiede che emerga un vizio di diritto, non una diversa rilettura dei fatti.
  • Quando si contesta l'elemento soggettivo di reati come il riciclaggio, in sede cautelare è sufficiente la dimostrazione di indizi seri (fumus) e non la prova piena della responsabilità; la valutazione del dolo resta vincolata al progresso del processo.

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