Cassazione Penale, Sentenza n. 10987/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Prete impugna l'ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Roma che ha parzialmente confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal G.I.P. di Velletri (11/03/2024) relativo a reati fiscali (art. 2 D.Lgs. 74/2000, capi 21-24) e a riciclaggio (capo 12). Denuncia in particolare: carenza e apoditticità della motivazione circa la non attendibilità dei formulari di identificazione dei rifiuti e delle dichiarazioni dei destinatari, omissione di valutazione dei bonifici prodotti dalla FDP/Italfer, mancata considerazione dell'inerenza dei costi (IRES) e dell'assenza di profitto sequestrabile, omissione di motivazione sugli elementi relativi ai prelievi in contanti e al fumus di inesistenza oggettiva delle operazioni, illegittima integrazione della motivazione del decreto del G.I.P. da parte del tribunale in relazione all'elemento soggettivo del reato (art. 648-bis c.p.), e vizio di competenza territoriale (sostiene che la competenza fosse del Tribunale di Latina).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le contestazioni attengano alla valutazione della motivazione e a questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito motivazione sufficiente, esaminando le censure e fondando il fumus commissi delicti su un complesso di elementi probatori (tra cui l'analisi della natura 'cartiera' della COFER, la ricostruzione dei flussi di contributi Covid e trasferimenti a terzi). Ha chiarito che il giudice cautelare non è tenuto a rispondere punto per punto a ogni argomento difensivo e che il riesame non può sostituirsi al G.I.P. solo quando manchi totalmente la motivazione sui requisiti essenziali; la parziale integrazione è legittima se gli aspetti mancanti sono marginali ed evincibili. Ha respinto le censure sulla competenza territoriale come questioni di fatto. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina l'obbligo di motivazione degli atti e viene richiamata per valutare se l'ordinanza e il riesame abbiano fornito motivazione sufficiente; la Corte precisa che non è richiesta risposta puntuale a ogni singola deduzione difensiva, ma una motivazione logicamente coerente che evidenzi gli elementi essenziali.
art. 193 decreto legislativo n. 152 del 2006
Normativa ambientale citata in relazione ai formulari di identificazione dei rifiuti; la questione riguarda la valenza probatoria di tali formulari nel contesto delle accuse.
Richiamato tra le norme evocate dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali; in generale attiene all'esame e alla valutazione delle prove documentali.
art. 12-bis decreto legislativo n. 74 del 2000
Richiamato dal ricorrente in tema di identificazione del profitto fiscale e deducibilità/inerenza dei costi; la Corte richiama che la censura su criteri di identificazione del profitto attiene a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione se non fondate su vizi di legge.
Norma indicata dal ricorrente nel quadro delle censure; attiene a reati connessi alla falsità nelle dichiarazioni e viene evocata nella ricostruzione delle condotte contestate.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure processuali; norma connessa alle formalità e alla motivazione degli atti giudiziari.
Definisce il reato di riciclaggio; il ricorrente contestava l'assenza dell'elemento soggettivo rispetto a tale fattispecie; la Corte ha considerato la questione come valutazione indiziaria compatibile con la decisione cautelare.
Norma che fissa la persuasività richiesta per le misure cautelari personali; la Corte la richiama per distinguere il livello di prova richiesto nelle misure reali (fumus e serietà degli indizi) rispetto alle misure personali.
Richiamati nel contesto della determinazione della competenza territoriale rispetto ai reati tributari; la Corte condivide il criterio del luogo del primo reato (emissione della prima fattura) per individuare la competenza nel caso di specie.
artt. 309, comma 9 e 324, comma 7 cod. proc. pen.
Norme citate in relazione alla nullità per totale omissione motivazionale; la Corte precisa che la nullità deriva solo quando la motivazione manchi totalmente su un requisito essenziale come fumus o periculum in mora.
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di sequestro (ammissibilità limitata alle violazioni di legge); la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa norma.
art. 2 decreto legislativo n. 74 del 2000
Norma relativa ai reati tributari (frode fiscale) evocata nella ricostruzione dei capi 21-24; utilizzata per individuare il tema sostanziale oggetto del sequestro.
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo la censura sulla motivazione è ammissibile solo se riguarda vizi di diritto evidenti o la totale assenza di motivazione su un requisito essenziale; le contestazioni che si limitano a rimodulare la valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il giudice cautelare deve motivare in modo coerente e sufficiente, ma non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che emergano chiaramente gli elementi essenziali che giustificano il provvedimento.
- Il riesame può integrare la motivazione del provvedimento del G.I.P. solo se non sussiste una totale omissione motivazionale sui requisiti essenziali (fumus o periculum); la parziale integrazione è ammessa quando gli aspetti mancanti sono marginali ed evincibili dagli atti.
- Questioni di fatto complesse (es. valutazione della natura 'cartiera' di una società, inerenza di costi fiscali, valutazione dei flussi finanziari) sono tipicamente riservate al merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo errori di diritto o vizi motivazionali radicali.
- La competenza territoriale fondata su elementi fattuali specifici (es. luogo di emissione della prima fattura) è una valutazione di merito; la sua contestazione in Cassazione richiede che emerga un vizio di diritto, non una diversa rilettura dei fatti.
- Quando si contesta l'elemento soggettivo di reati come il riciclaggio, in sede cautelare è sufficiente la dimostrazione di indizi seri (fumus) e non la prova piena della responsabilità; la valutazione del dolo resta vincolata al progresso del processo.
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