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Sentenza

Sentenza n. 1484/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Soverato n. 136 del 25/07/2022, con la quale viene ordinato “sull'intero territorio comunale dal 29/07/2022 fino al 27/08/2022 compreso, dalle ore 23:00 alle ore 05:00, il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro e lattine in alluminio il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici”, nonché per la condanna del Comune di Soverato, in caso di mancata sospensione cautelare del provvedimento impugnato, al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 30 c.p.a.

Giustizia amministrativa202201056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vietava, per quattro settimane estive e nelle ore notturne, la vendita e somministrazione per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale deducendo: l’indeterminatezza e ambiguità dell’espressione relativa all’utilizzo improprio dei contenitori; la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 50, comma 7-bis, TUEL e dall’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’uso improprio del potere sindacale, anche per l’estensione del divieto all’intero territorio comunale; in subordine, la violazione dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti previste dagli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, TUEL; il difetto dei presupposti di fatto, di istruttoria, adeguatezza e proporzionalità della misura. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per la perdita degli introiti derivanti dalla vendita delle bevande e per i costi d’impresa sostenuti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, poiché l’ordinanza aveva esaurito la propria efficacia. Tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha accertato l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, limitatamente alla violazione delle garanzie partecipative: l’ordinanza doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 7-bis, TUEL e destinato a produrre effetti diretti nei confronti degli operatori interessati. Gli ulteriori motivi sono stati respinti: il divieto era sufficientemente determinato; il sintagma sull’uso improprio dei contenitori aveva natura descrittiva; il provvedimento richiamava situazioni di pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica già verificatesi negli anni precedenti; la misura era temporalmente e oggettivamente circoscritta e risultava adeguata e proporzionata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’illegittimità della mancata partecipazione non aveva inciso sulla spettanza del bene della vita: anche con la comunicazione di avvio, l’esito del procedimento non sarebbe ragionevolmente mutato, considerati i presupposti sostanziali del divieto, la limitata durata e fascia oraria della misura e la prevalenza dell’interesse alla pubblica incolumità. La ricorrente non aveva inoltre fornito prova puntuale del danno, del nesso causale e della colpa dell’amministrazione. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale esercitato nel caso concreto rientra nella fattispecie del comma 7-bis; per le ordinanze adottate ai sensi di tale disposizione è prevista la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti direttamente incisi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Impone la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti destinatari di effetti diretti, salvo le deroghe previste dalla legge; la garanzia partecipativa è stata ritenuta violata.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori

    Consente di accertare l’illegittimità dell’atto ormai privo di efficacia quando tale accertamento sia necessario ai fini della domanda risarcitoria.

  • art. 30 c.p.a.

    Disciplina la domanda risarcitoria proposta in relazione all’illegittima azione amministrativa; il risarcimento non consegue automaticamente all’accertamento dell’illegittimità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiede la prova della lesione ingiusta, del nesso causale e della colpa dell’amministrazione; tali presupposti non sono stati dimostrati nel caso concreto.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, ma ritenuto non pertinente perché il provvedimento è stato ricondotto al comma 7-bis.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente in subordine, ma non applicato dal giudice poiché l’ordinanza non è stata qualificata come contingibile e urgente.

Massime di principio

  • Quando un’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, TUEL è destinata a produrre effetti diretti nei confronti di determinati operatori o categorie di soggetti, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
  • L’espressione descrittiva riferita all’idoneità dell’uso improprio di determinati contenitori a minacciare l’incolumità personale non rende indeterminato un divieto quando l’oggetto della prescrizione sia individuato in modo espresso e puntuale mediante il riferimento ai contenitori vietati.
  • Un’ordinanza sindacale volta a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica può risultare adeguata e proporzionata quando sia limitata a un periodo circoscritto di maggiore affluenza, a una fascia oraria notturna e a specifiche tipologie di contenitori.
  • La violazione delle garanzie partecipative comporta l’illegittimità dell’atto, ma non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare la lesione del bene della vita, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione.
  • Il risarcimento può essere negato quando, nonostante l’omessa partecipazione procedimentale, risulti che il corretto esercizio sostanziale del potere avrebbe condotto al medesimo esito provvedimentale e l’interessato non avrebbe ottenuto il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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