Sentenza n. 191/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito relativi all’esame, alla localizzazione e all’approvazione preliminare della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari per il nuovo sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (commissario straordinario e amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava il procedimento avviato per sostituire l’esistente sistema di collettamento sublacuale e realizzare un nuovo sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue dei Comuni della sponda bresciana del Lago di Garda. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano stati proposti contro le note e i provvedimenti del Commissario straordinario, il piano degli interventi, l’indizione e la conclusione della conferenza di servizi preliminare, l’istituzione di un tavolo tecnico consultivo e gli atti collegati alla soluzione progettuale Gavardo-Montichiari. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, nullità o illegittimità per carenza di potere del Commissario in materia di localizzazione; violazione dell’art. 4 del d.l. n. 32/2019 per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e mancata intesa con il Presidente della Regione; mancata previa VAS; contrasto con il Piano d’Ambito, il PTCP e il PTR; violazione dei criteri del regolamento regionale n. 6/2019; difetto di motivazione e di istruttoria nella comparazione delle soluzioni progettuali e nella scelta delle Università incaricate degli approfondimenti tecnici; omessa valutazione degli impatti sulle condotte e sul fiume Chiese e dei contributi partecipativi; violazione delle regole sulla conferenza di servizi; ulteriori carenze istruttorie relative alla vulnerabilità della falda e all’inquinamento del fiume Chiese; illegittimità derivata e illegittimità del decreto istitutivo del tavolo tecnico per sviamento e violazione del principio di tipicità. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse rispetto ad atti endoprocedimentali e, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse perché la soluzione Gavardo-Montichiari era stata abbandonata a favore della soluzione Lonato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Il Collegio ha applicato il criterio dell’incidenza immediata e diretta degli atti sul regime delle acque pubbliche, precisando che la giurisdizione del TSAP ricorre anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque. Gli atti impugnati non riguardavano soltanto profili urbanistici, ambientali o espropriativi, ma la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione destinato a sostituire l’opera sublacuale esistente, con diverso tracciato, diversa localizzazione degli impianti e diverso recapito finale delle acque depurate, dal Lago di Garda al fiume Chiese. Le acque reflue trattate sono state qualificate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, in ragione della nozione unitaria di servizio idrico integrato, comprendente anche fognatura e depurazione. Secondo il TAR, gli atti disciplinano direttamente il decorso, l’utilizzo e la destinazione finale delle acque e incidono quindi sulla loro regimazione; la componente ambientale è meramente strumentale rispetto al profilo principale della gestione delle acque pubbliche e non radica la giurisdizione amministrativa ordinaria. Sono state assorbite tutte le ulteriori questioni processuali e di merito, compresa l’istanza di rinvio e le eccezioni relative all’interesse a ricorrere. Il processo può essere riproposto dinanzi al TSAP nei termini e nelle forme di rito. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione e la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche e sul relativo demanio, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla cura delle acque.
art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994
La nozione di servizio idrico integrato comprende i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua, fognatura e depurazione delle acque reflue; tale nozione rileva per qualificare le acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. n. 36/1994
Le disposizioni disciplinano anche il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione, confermando la rilevanza pubblicistica della relativa gestione.
art. 14, comma 3, l. n. 241/1990
art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. n. 241/1990
art. 14-ter l. n. 241/1990
art. 17-octies, comma 7, d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021
La disposizione è richiamata quale base dei poteri attribuiti al Commissario straordinario per la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda.
regolamento regionale Lombardia n. 6/2019
È richiamato quale disciplina regionale degli scarichi delle acque reflue urbane e dell’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento; le relative violazioni dedotte non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie concernenti atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che stabiliscono o modificano la localizzazione di opere idrauliche, ne disciplinano il tracciato o interferiscono con il regime idrico, purché tale incidenza sia diretta e non meramente occasionale.
- La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue costituisce una forma di gestione e regimazione delle acque pubbliche quando l’opera disciplina direttamente il convogliamento, il trattamento, il riutilizzo o il recapito finale delle acque.
- Quando la finalità sostanziale degli atti impugnati è la sostituzione o realizzazione di un’opera di collettamento e depurazione incidente sul regime delle acque pubbliche, i profili urbanistici, ambientali ed espropriativi assumono carattere strumentale e non sottraggono la controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- La qualificazione delle acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale deve essere valutata considerando la nozione unitaria di servizio idrico integrato, che comprende anche fognatura e depurazione.
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