Ordinanza n. 1623/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prot. -OMISSIS- del Direttore dell’Ufficio III Concorsi e inquadramenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione, del 28 novembre 2025, notificato al ricorrente il 23 dicembre 2025, con cui è stata disposta l’esclusione dal “Concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell’Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi” del sig. -OMISSIS-, procedura di selezione indetta con Bando di concorso (Prot. D.O.G. n. 14436.ID del 7 agosto 2024), per aver l’Amministrazione escluso il ricorrente senza minimamente fornire una motivazione, se non apparente, e senza valutare concretamente la situazione del sig. Scalise, determinando di fatto un automatismo espulsivo; - del Decreto del 28 novembre 2025 n. -OMISSIS- e del Provvedimento del 27 novembre 2025 prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero ha accertato per diciotto candidati la carenza dei requisiti della qualità morale e condotta irreprensibile e ha contestualmente disposto di non assegnare alcuna sede a tali candidati, determinando l’assunzione soltanto degli altri candidati risultati vincitori; - ove occorrer possa, del Bando di concorso (Prot. D.O.G. n. 14436.ID del 7 agosto 2024), ove potesse essere interpretato nel senso di consentire all’Amministrazione resistente di poter escludere automaticamente un candidato senza previamente valutare la sua situazione in concreto; - di ogni altro atto della procedura, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto o non comunicato; per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS-, previa attribuzione dell’idoneo e corretto punteggio discendente dai titoli di carriera dichiarati e documentati e previa ricostruzione e/o correzione della graduatoria finale di merito recante il sig. -OMISSIS- alla posizione di classificato n. 913 in luogo dell’illegittima e ingiusta esclusione, ad essere assunto presso il Ministero della Giustizia e a stipulare il contratto pubblico in relazione all’oggetto della procedura di concorso oggetto di causa, con inquadramento nell’Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione degli altri vincitori del medesimo concorso, ovvero al subentro in quello medio tempore eventualmente stipulato inter alios – da dichiararsi inefficace – con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente ad assumere e a stipulare il contratto pubblico con il sig. -OMISSIS-, al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del sig. -OMISSIS- in forma specifica, mediante la stipula del contratto pubblico tra l’Amministrazione resistente e il sig. -OMISSIS-, ovvero il subentro del sig. -OMISSIS- nel contratto pubblico eventualmente stipulato medio tempore dall’Amministrazione inter alios, nonché per equivalente per la parte già eventualmente eseguita e sino all’effettivo subentro del sig. -OMISSIS- nel servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso e mancata stipula del contratto di lavoro per ritenuta assenza dei requisiti di condotta e qualità morali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, utilmente graduatosi al concorso nazionale per il reclutamento di conducenti di automezzi nell’Area Assistenti del Ministero della Giustizia, ha impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti con cui l’Amministrazione ha ritenuto carente il requisito della qualità morale e della condotta irreprensibile, impedendone l’assunzione. Ha dedotto, in particolare, l’assenza o apparenza della motivazione, la mancata valutazione concreta della propria situazione e l’illegittimità di un automatismo espulsivo fondato sul precedente giudiziario. La determinazione amministrativa traeva origine da una sentenza irrevocabile del 10 luglio 2003 di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., per il reato previsto dall’art. 589 c.p., commesso in occasione di un incidente stradale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la decisione dell’Amministrazione fosse adeguatamente motivata e caratterizzata da un ampio apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di condotta e qualità morali. Non ha quindi ravvisato, allo stato, elementi sufficienti per sospendere gli effetti dell’esclusione e della mancata assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata esaminata e respinta.
art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Richiamato quale fondamento del requisito della condotta e delle qualità morali richiesto per l’accesso al pubblico impiego tramite concorso.
art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato quale base normativa del requisito della condotta e delle qualità morali nell’accesso agli impieghi pubblici.
artt. 444 e 445 c.p.p.
Rilevano in quanto la determinazione amministrativa è stata fondata su una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 589 c.p.
Individua il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena, commesso in occasione di un incidente stradale.
Massime di principio
- Nella valutazione del requisito della condotta e delle qualità morali richiesto per l’accesso a un impiego pubblico, l’Amministrazione dispone di un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di esclusione da un concorso può essere negata quando, allo stato della sommaria delibazione, la motivazione dell’Amministrazione risulti adeguata e non emergano elementi sufficienti per escludere la legittimità dell’apprezzamento discrezionale compiuto sui requisiti morali e di condotta.
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