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Ordinanza

Ordinanza n. 378/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del Provvedimento di attribuzione delle ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 05/11/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; b) per l’accertamento per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (31 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (31 ore settimanali).

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione di 18 ore settimanali di sostegno e PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentante del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola secondaria per 31 ore settimanali. L’amministrazione scolastica gli ha assegnato soltanto 18 ore di sostegno, senza motivare la riduzione rispetto all’orario di frequenza. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’assegnazione e del PEI, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla copertura integrale delle ore di frequenza, previa valutazione delle concrete esigenze del minore, e, in via cautelare, l’assegnazione provvisoria di un insegnante di sostegno per 31 ore settimanali. A sostegno della domanda sono state richiamate le indicazioni contenute nel PEI dell’anno precedente, che evidenziavano la necessità di un orario completo per garantire apprendimento, inclusione e benessere, nonché le conclusioni del GLO del 30 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando l’assenza di motivazione degli atti impugnati circa l’assegnazione di sole 18 ore e il contrasto con le indicazioni del precedente PEI e del GLO, orientate alla copertura dell’intero orario scolastico. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in considerazione degli interessi superiori coinvolti e del pregiudizio arrecato alla frequenza scolastica del minore dalla riduzione delle ore di sostegno. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti ai fini del riesame e della conseguente assegnazione, previa integrazione del PEI 2025/2026, di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Non è stata disposta automaticamente l’assegnazione delle 31 ore, ma è stato imposto un riesame conforme alle concrete esigenze accertate. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    “ritardo mentale entità medio grave con marcata compromissione dell’espressione verbale e condotte di tipo iperattivo”

    La certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, è richiamata quale presupposto della situazione di disabilità grave del minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione scolastica assegna a un alunno con disabilità grave un numero di ore di sostegno significativamente inferiore all’orario di frequenza, deve motivare specificamente la determinazione, soprattutto se la documentazione educativa e il GLO evidenziano la necessità di una copertura più ampia.
  • La riduzione non motivata delle ore di sostegno, ove incida concretamente sulla frequenza scolastica, sull’inclusione e sul percorso educativo dell’alunno con disabilità, può integrare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora necessari per la tutela cautelare.
  • L’accoglimento cautelare può comportare la sospensione degli atti e l’obbligo di riesame, previa integrazione del PEI, con assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica secondo le concrete esigenze del minore, senza automatica predeterminazione del numero di ore da assegnare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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