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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48467/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Trento e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, ritenendo fondata una nullità di natura assoluta e pregiudiziale: mancata emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 704 comma 1 c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa dell'estradando. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di estradizione per sette motivi: 1) presunto bis in idem rispetto a una precedente sentenza di patteggiamento italiana (Tribunale di Bergamo, 6/10/2020); 2) litispendenza internazionale; 3) insufficienza di gravi indizi in ordine ai reati contestati dall'Albania; 4) prescrizione dei reati se applicata la disciplina italiana; 5) violazione dei principi costituzionali e tutela dell'unita familiare in relazione all'art. 705 comma 2 c.p.p.; 6) rischio di trattamenti inumani/degradanti nelle carceri albanesi; 7) nullità processuale per omessa emissione/notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 704 comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 704 comma 1 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di emissione e notificazione del decreto che fissa l'udienza almeno dieci giorni prima a pena di nullità; la mancata emissione/notifica determina una nullità assoluta che incide sul diritto di difesa e non è sanabile dalla conoscenza 'aliunde' della data o dalla comparizione.

  • art. 703 comma 5 c.p.p.

    Indica il termine decorso dal quale il presidente deve fissare l'udienza; collegato all'obbligo di cui all'art. 704 per la regolare costituzione del giudizio.

  • art. 705 comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata nella difesa con riguardo alla tutela della famiglia e alla conformità costituzionale delle disposizioni estradizionali; la Corte non ha deciso nel merito su tale questione perché ha ritenuto pregiudiziale la nullità procedurale.

  • art. 81 e art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alle norme del Testo Unico sugli stupefacenti oggetto del precedente processo italiano (patteggiamento). Tali decisioni sono state richiamate nella censura per possibile bis in idem.

  • Convenzione di Parigi sull'estradizione (attuata con legge n. 300/1963), art. 9

    Richiamata dalla difesa per la preclusione di estradizione in presenza di procedimenti o giudicati preclusivi; la Corte ne rileva la possibile rilevanza ma non ne ha deciso a causa dell'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 203 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina alla cancelleria i relativi adempimenti in caso di annullamento.

Massime di principio

  • La mancata emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 704 comma 1 c.p.p. determina una nullità assoluta che incide sul diritto di difesa e obbliga l'annullamento e il rinvio del giudizio di estradizione; non può essere sanata dalla mera conoscenza della data o dalla comparizione.
  • Le questioni pregiudiziali di natura processuale (ad es. nullità assolute che ledono il diritto di difesa) sono valutate prima e possono assorbire tutte le censure di merito.
  • L'eccezione di bis in idem richiede verifica documentale comparata tra i fatti e le pene già inflitte nello Stato richiesto e può, se fondata, impedire l'estradizione; va sollevata tempestivamente e documentata.
  • Le contestazioni sulla mancanza di gravi indizi o sul rischio di trattamenti inumani devono essere valutate con elementi specifici e non possono essere respinte in modo meramente formale; la relativa istruttoria può determinare l'esito dell'istanza di estradizione quando non esistono vizi procedurali pregiudiziali.
  • Questioni relative alla prescrizione quando si valuta l'estradizione possono richiedere l'applicazione della disciplina del foro richiesto o del foro di esecuzione a seconda dei limiti di pena e della normativa applicabile; è necessario argomentare quale ordinamento definisce la prescrizione.
  • Quando sussistono vizi procedurali rilevanti, il giudizio sul merito (prova, pericolo di trattamenti, doppia incriminazione) può rimanere assorbito fino a che tali vizi non siano sanati e il procedimento regolarmente instaurato.

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