Cassazione Penale, Sentenza n. 48467/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Trento e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, ritenendo fondata una nullità di natura assoluta e pregiudiziale: mancata emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 704 comma 1 c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa dell'estradando. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di estradizione per sette motivi: 1) presunto bis in idem rispetto a una precedente sentenza di patteggiamento italiana (Tribunale di Bergamo, 6/10/2020); 2) litispendenza internazionale; 3) insufficienza di gravi indizi in ordine ai reati contestati dall'Albania; 4) prescrizione dei reati se applicata la disciplina italiana; 5) violazione dei principi costituzionali e tutela dell'unita familiare in relazione all'art. 705 comma 2 c.p.p.; 6) rischio di trattamenti inumani/degradanti nelle carceri albanesi; 7) nullità processuale per omessa emissione/notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 704 comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 704 comma 1 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di emissione e notificazione del decreto che fissa l'udienza almeno dieci giorni prima a pena di nullità; la mancata emissione/notifica determina una nullità assoluta che incide sul diritto di difesa e non è sanabile dalla conoscenza 'aliunde' della data o dalla comparizione.
art. 703 comma 5 c.p.p.
Indica il termine decorso dal quale il presidente deve fissare l'udienza; collegato all'obbligo di cui all'art. 704 per la regolare costituzione del giudizio.
art. 705 comma 2 c.p.p.
Norma richiamata nella difesa con riguardo alla tutela della famiglia e alla conformità costituzionale delle disposizioni estradizionali; la Corte non ha deciso nel merito su tale questione perché ha ritenuto pregiudiziale la nullità procedurale.
art. 81 e art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alle norme del Testo Unico sugli stupefacenti oggetto del precedente processo italiano (patteggiamento). Tali decisioni sono state richiamate nella censura per possibile bis in idem.
Convenzione di Parigi sull'estradizione (attuata con legge n. 300/1963), art. 9
Richiamata dalla difesa per la preclusione di estradizione in presenza di procedimenti o giudicati preclusivi; la Corte ne rileva la possibile rilevanza ma non ne ha deciso a causa dell'annullamento per vizio procedurale.
art. 203 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina alla cancelleria i relativi adempimenti in caso di annullamento.
Massime di principio
- La mancata emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 704 comma 1 c.p.p. determina una nullità assoluta che incide sul diritto di difesa e obbliga l'annullamento e il rinvio del giudizio di estradizione; non può essere sanata dalla mera conoscenza della data o dalla comparizione.
- Le questioni pregiudiziali di natura processuale (ad es. nullità assolute che ledono il diritto di difesa) sono valutate prima e possono assorbire tutte le censure di merito.
- L'eccezione di bis in idem richiede verifica documentale comparata tra i fatti e le pene già inflitte nello Stato richiesto e può, se fondata, impedire l'estradizione; va sollevata tempestivamente e documentata.
- Le contestazioni sulla mancanza di gravi indizi o sul rischio di trattamenti inumani devono essere valutate con elementi specifici e non possono essere respinte in modo meramente formale; la relativa istruttoria può determinare l'esito dell'istanza di estradizione quando non esistono vizi procedurali pregiudiziali.
- Questioni relative alla prescrizione quando si valuta l'estradizione possono richiedere l'applicazione della disciplina del foro richiesto o del foro di esecuzione a seconda dei limiti di pena e della normativa applicabile; è necessario argomentare quale ordinamento definisce la prescrizione.
- Quando sussistono vizi procedurali rilevanti, il giudizio sul merito (prova, pericolo di trattamenti, doppia incriminazione) può rimanere assorbito fino a che tali vizi non siano sanati e il procedimento regolarmente instaurato.
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