Sentenza n. 2310/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 11271 del 03.09.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della piena soddisfazione dell'interesse sostanziale della ricorrente intervenuta nel corso del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, non essendo state dedotte ragioni per una diversa regolamentazione.
Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 18 ore di sostegno settimanali, su 30 ore di frequenza, per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
Il genitore della minore ha impugnato la nota del dirigente scolastico relativa alla quantificazione delle ore di sostegno assegnate alla figlia per l'anno scolastico 2025/2026. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente al collegio di definire il giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è adottata in ragione della piena soddisfazione dell'interesse sostanziale della parte nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base di tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente ottiene la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale fatto valere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza procedere all'esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- La definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è ammissibile quando il collegio abbia previamente avvisato le parti della possibile decisione semplificata e la controversia sia definibile allo stato degli atti.
- In assenza di specifiche ragioni che giustifichino una diversa regolamentazione, la cessazione della materia del contendere può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese di lite.
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