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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32148/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente contestava il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo di non aver partecipato all'estorsione ma solo di esserne stato informato, e censurava la valutazione dell'incontro presso il bar "Art Cafè" ritenuto erroneamente indice del suo concorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti: il ricorrente chiedeva sostanzialmente la rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese senza indicare vizi logici manifesti e decisivi nel percorso motivazionale del Tribunale né allegare discrasie decisive tra prove raccolte e prove valutate. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione persuasiva e accurata, basata su intercettazioni e videoriprese, dalle quali emergeva un ruolo di protagonismo del Lo Presti come mandante della richiesta illecita. La circostanza relativa alla gestione del bar "Art Cafè" è stata considerata irrilevante e in ogni caso non adeguatamente dedotta nel ricorso (violazione del principio di autosufficienza). Conseguentemente la Corte ha: 1) dichiarato inammissibile il ricorso; 2) condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; 3) inflitto una ammenda di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; 4) disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente proponesse motivi non consentiti, ovvero una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie senza indicare vizi logici manifesti del percorso motivazionale che giustificassero l'intervento della Corte di legittimità.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in connessione con il reato contestato: disciplina il tentativo di reato; la decisione conferma l'imputazione in termini di tentata estorsione sulla base degli elementi raccolti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; la fattispecie contestata era estorsione aggravata dal metodo mafioso e la Corte ha ritenuto sufficienti i gravi indizi a supporto della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e ha inflitto l'ammenda per l'inammissibilità con profili di colpa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che impone l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; applicato per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis, benché la decisione non abbia comportato la remissione in libertà.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è inammissibile quando il ricorso chiede la mera rivalutazione del merito probatorio senza indicare vizi logici manifesti e decisivi nel ragionamento della corte di merito; occorre specificare errori di diritto o di motivazione evidenti
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone che le allegazioni che contestano fatti (es. gestione di un locale) siano documentate; affermazioni non supportate non influenzano la decisione
  • Intercettazioni e videoriprese, se valutate come coese e persuasive dal giudice, costituiscono elementi idonei a fondare il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari
  • La censura contro la qualificazione dell'apporto del ricorrente (partecipante vs. conoscenza del fatto) deve mettere in luce contraddizioni decisive tra prove raccolte e loro valutazione per essere ammessa in cassazione
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
  • Quando la decisione non determina la remissione in libertà, resta comunque l'obbligo di trasmettere la sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle norme di attuazione

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