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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38747/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello per errata applicazione dell'art. 216 co. 1 Legge Fallimentare e per travisamento della prova in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale (capo A), denunciando che la contabilità poteva essere ricostruita tramite documentazione extracontabile (accertamento fiscale n. 766/2016) e che la stessa Spadazzi aveva denunciato il socio Sandoni dopo aver ottenuto tali documenti; contestava inoltre l'accertamento del dolo intenzionale richiesto per la fattispecie e, in secondo motivo, la insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena e sul diniego della piena diminuzione per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame. Il motivo dell'annullamento è che i giudici di merito hanno ricostruito i fatti come omessa tenuta o occultamento di contabilità (fattispecie che, per la parte relativa a sottrazione/omissione, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori), ma hanno applicato la fattispecie "generica" basata sul dolo generico. La Cassazione ha disposto che, in sede di rinvio, la Corte d'Appello valuti concretamente la sussistenza del dolo specifico, risolvendo la apparente contraddizione fra la condotta della Spadazzi (che denunciò il socio e fornì la documentazione extracontabile) e l'attribuzione di responsabilità concorsuale per bancarotta fraudolenta documentale.

Norme richiamate

  • art. 216 co. 1 Legge Fallimentare

    "con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori"

    La Corte ricorda la distinzione interpretativa: la parte "generica" dell'art. 216 richiede il dolo generico (intenzione di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione), mentre le ipotesi di sottrazione/distruzione/omessa tenuta, nella loro dimensione di falsificazione specifica, richiedono dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori. L'omessa tenuta può essere ricondotta all'art. 216 solo se sorretta da dolo specifico.

  • art. 217 Legge Fallimentare

    Riferita come fattispecie meno grave (bancarotta semplice documentale) che può essere confusa con l'omessa tenuta se non è dimostrato il dolo specifico richiesto per l'art. 216 (parte relativa alla sottrazione/omissione).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 1925/2018; n. 21028/2020; n. 25432/2012; n. 11115/2015; n. 18320/2019)

    Richiamati principi consolidati che precisano: (i) il reato sussiste anche quando la documentazione può essere ricostruita "aliunde" solo con particolare diligenza; (ii) la necessità di acquisire dati presso terzi è riprova di una tenuta contabile tale da rendere molto difficoltosa la ricostruzione; (iii) tuttavia l'omessa tenuta o la sottrazione sono riconducibili all'art. 216 solo se è provato il dolo specifico di recare pregiudizio o di procurare un ingiusto profitto.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra bancarotta documentale "generica" (dolo generico: volontà di rendere difficile/impossibile la ricostruzione) e bancarotta documentale "specifica" per sottrazione/omessa tenuta (che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o a ottenere un ingiusto profitto).
  • Se dalla ricostruzione fattuale emerge che la contabilità è stata semplicemente omessa o tenuta irregolarmente, il pubblico ministero deve provare il dolo specifico per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 216 nella parte relativa alla sottrazione/omessa tenuta; in mancanza, può profilarsi la bancarotta semplice (art. 217).
  • La presenza di documentazione extracontabile o di accertamenti fiscali che consentono la ricostruzione parziale o totale dei ricavi può indebolire l'accusa di rendere impossibile la ricostruzione e deve essere valutata dal giudice prima di affermare la bancarotta documentale fraudolenta.
  • La condotta del coimputato dominante (realizzatore della contabilità parallela) e il fatto che un socio abbia denunciato tali artifici possono costituire elementi decisivi da valutare in favore dell'imputato concorrente, specie quanto alla sussistenza del dolo specifico.
  • In fase di quantificazione della pena, il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione delle circostanze attenuanti e dei precedenti, evitando ragionamenti apodittici o generici; la riconoscibilità piena delle attenuanti generiche può incidere sul possibile riconoscimento della sospensione condizionale.

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